La C.M. n. 33/E/2022 ha chiarito che la comunicazione dell’opzione relativa ai bonus (cessione del credito e sconto in fattura) deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
La Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
In presenza di determinate condizioni è comunque consentito trasmettere la Comunicazione anche successivamente a tali termini.
È, infatti, possibile applicare al caso di specie la remissione in bonis, disciplinata dall’art. 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, secondo cui la fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
Pertanto, la remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato art. 121 del decreto Rilancio, purché:
Se tali presupposti sussistono, l’invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.
In particolare, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2021 e 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2023, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
La trasmissione della nuova Comunicazione entro il termine di cui sopra è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto all’Agenzia delle Entrate l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata.
Con il D.L. n. 11/2023 viene introdotta la regola secondo cui, se entro il 31 marzo 2023 non è stato siglato un accordo, non è possibile effettuare alcuna cessione; fanno eccezione le cessioni al mercato vigilato (banche).
Come precisa la norma, infatti, il beneficiario della detrazione può effettuare la comunicazione di opzione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cd. remissione in bonis, se il soggetto cessionario è:
In questi casi la remissione in bonis è ammessa espressamente nell’ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023. Usufruendo del termine più lungo è possibile cedere non solo le spese del 2022 ma anche le rate residue del 2020 e del 2021.
E' possibille accedere alla remissione in bonis per i soggetti diversi, solo a patto che il contratto di cessione fosse stato concluso entro marzo, cioè in data precedente al termine di scadenza per l’invio della comunicazione. Non è necessaria una forma scritta per l'accordo o una data certa.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati