In materia di crediti inesistenti, poiché l’inesistenza del credito non è riscontrabile partendo dal controllo delle dichiarazioni fiscali, le modalità di recupero degli stessi crediti non possono che essere quelle previste dall’art. 1, comma 421, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e cioè la notifica di apposito atto di recupero (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 36/E del 2018).
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