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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Irregolarità formali sanabili entro il 31 marzo 2024, ma con versamento al 31 ottobre 2023

2 Ottobre 2023
Irregolarità formali sanabili entro il 31 marzo 2024, ma con versamento al 31 ottobre 2023

L’art. 1, comma 166 ss., della Legge n. 197/2022 prevede una sanatoria degli errori formali commessi sino al 31 ottobre 2022. Il perfezionamento si ha con il versamento di 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi in una o massimo due rate di pari importo entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024.

Oltre a ciò, è necessario rimuovere l’irregolarità o l’omissione.

Sanatoria delle violazioni formali

Rif. normativi e di prassi

Ambito temporale

  • commesse sino al 31 ottobre 2022. Per individuare la commissione della violazione, è corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, sia per l’omissione sia per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.

Rimozione dell’irregolarità

  •  deve avvenire entro il 31 marzo 2024. È necessario effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel reinvio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l’inesattezza sia stata recepita in dichiarazione.

Violazioni oggetto di sanatoria

  • sono sanabili le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi;
  • tutte le violazioni rientranti nell’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, relativo alle violazioni dichiarative che non hanno riflesso sull’imposta, punite con la pena fissa da 250 a 2.000 euro;
  • le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi anche da assolvere all’interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle minusvalenze ex art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997, ai costi black list ex art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. n. 471/1997, agli interpelli ex art. 11, comma 7-ter del D.Lgs. n. 471/1997 e così via.
  • le violazioni dichiarative diverse dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 che non hanno riflessi sostanziali, come la dichiarazione tardiva imputabile all’intermediario abilitato ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997;
  • le violazioni inerenti ai vari obblighi comunicativi previsti dalla legge tributaria, come la comunicazione delle liquidazioni IVA ex art. 11, comma 2-ter del D.Lgs. n. 471/1997, le comunicazioni degli operatori finanziari ex art. 10 del D.Lgs. n. 471/1997 e le dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività ai fini IVA ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997.

Violazioni escluse dalla sanatoria

Non possono essere definite:

  • l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d’imposta, e lo stesso dicasi per la dichiarazione infedele ex artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 471/1997;
  • le violazioni, benché formali, relativi a comparti impositivi diversi da imposte sui redditi e IVA, come ad esempio il registro (circolare 27 gennaio 2023, n. 2);
  • le violazioni meramente formali non sanzionabili, ai sensi degli artt. 10 della Legge n. 212/2000 e 6, comma 5-bis del D.Lgs. 472/1997;
  • le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA ex art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997;
  • le violazioni da tardivo oppure omesso versamento di tributi, o sull’indebita compensazione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997;
  • le violazioni in tema di quadro RW, per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • le violazioni oggetto di atti inerenti alla voluntary disclosure (art. 5-quater del D.L. n. 167/1990);
  • le violazioni sui versamenti e da indebita compensazione;
  • le violazioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 471/1997, sul mancato versamento/applicazione delle ritenute;
  • le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data del 1° gennaio 2023;
  • non rientrano nella definizione delle violazioni formali le irregolarità o gli inadempimenti soggetti a remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012.

Scadenza di versamento

  • versamento 1a o unica rata entro il 31 ottobre 2023 (termine prorogato dall’art. 19, comma 1, del D.L. n. 34/2023, prima fissato al 31 marzo 2023);
  • la 2a rata scade il 31 marzo 2024.

Volendo sanare gli anni d’imposta o solari dal 2019 al 2022, l’importo dovuto è pari a 800 euro con versamenti distinti da 200 euro per ciascuna annualità da sanare.

Codice tributo da utilizzare

  • “TF44 denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI - Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

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