Rif. normativi e di prassi
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Ambito temporale
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- commesse sino al 31 ottobre 2022. Per individuare la commissione della violazione, è corretto riferirsi al termine entro cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento, sia per l’omissione sia per le inesattezze circa il contenuto del medesimo.
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Rimozione dell’irregolarità
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- deve avvenire entro il 31 marzo 2024. È necessario effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adempimento errato, il che può consistere nell’invio o nel reinvio della comunicazione, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa. Ove la violazione riguardi i registri contabili o la fatturazione, è necessario procedere alla correzione dei registri e/o alla riemissione della fattura, e, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione integrativa, ove l’inesattezza sia stata recepita in dichiarazione.
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Violazioni oggetto di sanatoria
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- sono sanabili le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi;
- tutte le violazioni rientranti nell’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997, relativo alle violazioni dichiarative che non hanno riflesso sull’imposta, punite con la pena fissa da 250 a 2.000 euro;
- le sanzioni connesse ad obblighi comunicativi anche da assolvere all’interno della dichiarazione, si pensi alla comunicazione delle minusvalenze ex art. 11, comma 4-bis del D.Lgs. n. 471/1997, ai costi black list ex art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. n. 471/1997, agli interpelli ex art. 11, comma 7-ter del D.Lgs. n. 471/1997 e così via.
- le violazioni dichiarative diverse dall’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 che non hanno riflessi sostanziali, come la dichiarazione tardiva imputabile all’intermediario abilitato ex art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997;
- le violazioni inerenti ai vari obblighi comunicativi previsti dalla legge tributaria, come la comunicazione delle liquidazioni IVA ex art. 11, comma 2-ter del D.Lgs. n. 471/1997, le comunicazioni degli operatori finanziari ex art. 10 del D.Lgs. n. 471/1997 e le dichiarazioni di inizio, variazione e fine attività ai fini IVA ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 471/1997.
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Violazioni escluse dalla sanatoria
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Non possono essere definite:
- l’omessa o infedele dichiarazione dei redditi, IVA o del sostituto d’imposta, e lo stesso dicasi per la dichiarazione infedele ex artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 471/1997;
- le violazioni, benché formali, relativi a comparti impositivi diversi da imposte sui redditi e IVA, come ad esempio il registro (circolare 27 gennaio 2023, n. 2);
- le violazioni meramente formali non sanzionabili, ai sensi degli artt. 10 della Legge n. 212/2000 e 6, comma 5-bis del D.Lgs. 472/1997;
- le violazioni sulla fatturazione e sulla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA ex art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997;
- le violazioni da tardivo oppure omesso versamento di tributi, o sull’indebita compensazione ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997;
- le violazioni in tema di quadro RW, per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- le violazioni oggetto di atti inerenti alla voluntary disclosure (art. 5-quater del D.L. n. 167/1990);
- le violazioni sui versamenti e da indebita compensazione;
- le violazioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 471/1997, sul mancato versamento/applicazione delle ritenute;
- le violazioni contenute in atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data del 1° gennaio 2023;
- non rientrano nella definizione delle violazioni formali le irregolarità o gli inadempimenti soggetti a remissione in bonis di cui all’art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012.
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Scadenza di versamento
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- versamento 1a o unica rata entro il 31 ottobre 2023 (termine prorogato dall’art. 19, comma 1, del D.L. n. 34/2023, prima fissato al 31 marzo 2023);
- la 2a rata scade il 31 marzo 2024.
Volendo sanare gli anni d’imposta o solari dal 2019 al 2022, l’importo dovuto è pari a 800 euro con versamenti distinti da 200 euro per ciascuna annualità da sanare.
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Codice tributo da utilizzare
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- “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI - Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.
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