In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, vige il principio in base al quale il contribuente non può chiedere il rimborso delle somme pagate in virtù della definizione agevolata, perché in tal modo si verificherebbe un’inammissibile revoca della richiesta di definizione agevolata per una causa sopravvenuta non espressamente prevista dalla legge (cfr. Cass. n. 27067/2017). Lo stesso principio è applicabile alla rottamazione delle cartelle.
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