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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Violazioni ravvedibili entro il 30 settembre 2023 con il ravvedimento operoso speciale

30 Agosto 2023
Violazioni ravvedibili entro il 30 settembre 2023 con il ravvedimento operoso speciale

Il contribuente può rimuovere alcune violazioni commesse grazie all'applicazione del c.d. ravvedimento operoso speciale (art. 1, commi 174 e ss., della legge n. 197/2022), godendo delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo e del versamento rateale. Non operano il cumulo giuridico e la continuazione ex art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.
Sia il pagamento delle somme (o della prima rata), sia la rimozione della violazione (es. dichiarazione integrativa) devono avvenire entro il 30 settembre 2023.
Sono escluse le violazioni sull'omessa/infedele compilazione del quadro RW e le omesse dichiarazioni (incluse le dichiarazioni non presentate o presentate con ritardo superiore ai 90 giorni).

Ravvedimento speciale
Tipo di violazioni
  • Violazioni sulle dichiarazioni, commesse fino al 31.12.2021 su tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
  • Il ravvedimento speciale può riguardare le violazioni da controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (circolare 20 marzo 2023 , n. 6/E, § 4.1, per es. indebite deduzioni e detrazioni di imposta).
  • Il ravvedimento speciale riguarda anche i redditi di fonte estera non dichiarati nonostante il quadro RW non sia stato compilato (art. 21 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34).
  • Anche le violazioni in tema di IVIE/IVAFE possono essere oggetto di ravvedimento operoso speciale.
  • Sono ravvedibili le violazioni che si sostanziano in una dichiarazione infedele punita con una sanzione base dal 90% al 180% dell'imposta ex artt. 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 471/1997.
  • Sono ravvedibili anche la fatturazione omessa/infedele ex art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 o della detrazione IVA indebita ex art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997.
Esclusioni
  • Dichiarazione omessa;
  • violazioni che emergono dalla liquidazione automatica;
  • quadro RW;
  • violazioni formali. Quindi sono esclusi non solo gli omessi versamenti, ma tutte le casistiche dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, art.54-bis del D.P.R. 633/1972 e art. 21-bis  del D.L. n. 78/2010, a prescindere dal fatto che possano essere sanate mediante definizione degli avvisi bonari (tale definizione riguarda solo gli anni 2019, 2020 e 2021).
  • Non si possono ravvedere omessi pagamenti strumentali ad accedere a regimi agevolati, come ad esempio per gli impatriati (circolare 20 marzo 2023 , n. 6/E, § 3.1).
Preclusione
  • Notifica di avviso bonario o atto impositivo.
Adempimenti necessari
  • Rimozione della violazione,
  • versamento dell'imposta, interessi legali, e sanzioni ridotte.
Riduzione
sanzioni
  • 1/18 del minimo
Termini
  • 30.09.2023

Compensazione

  • Possibile
Versamento rateale
  • 8 rate di pari importo (interessi al 2%) - la prima rata va pagata entro il 30.9.2023. Le rate successive scadranno il 31.10.2023, il 30.11.2023, il 20.12.2023, il 31.3.2024, il 30.6.2024, il 30.9.2024 e il 20.12.2024. 

L'omesso pagamento delle somme o della prima rata impedisce il perfezionamento del ravvedimento speciale.

Per i tributi e gli interessi legali vanno indicati i codici tributo da autoliquidazione (per le ritenute gli interessi si cumulano all'imposta); invece, per gli interessi da dilazione si indicano i codici tributo "1668", "3805" e "3857".
Se si paga a rate, in F24 si indica il numero di rata che si sta pagando (es."0108" se si sta pagando la prima delle 8 rate).