
Le spese sostenute dal dipendente per la ricarica elettrica del veicolo assegnato presso la propria utenza domestica non sono escluse da imposizione fiscale. L’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente. Per quanto riguarda il consumo di energia, si evidenzia che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore. Questo quanto chiarito con l’Interpello n. 421 del 25 agosto 2023.
Si ricorda che l’art. 51, comma 1, del TUIR, prevede che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. ‘‘principio di onnicomprensività’’ del reddito di lavoro dipendente), e quindi sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ‘‘offerti’’ dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Criterio di valutazione dei beni concessi in uso ai dipendenti- Il comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone che ai fini della determinazione in denaro dei valori, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’art. 9 del TUIR. Come chiarito nella circolare del MEF 23 dicembre 1997, n. 326 (al par. 2.3), il citato comma 3 dell’art. 51 individua nel valore normale di cui all’art. 9 del TUIR, il criterio generale di valutazione dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente. Il medesimo art. 51 individua, tuttavia, specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte. Il comma 4, lett. a), nel definire il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro ‘‘valore normale’’, un criterio di determinazione forfetaria del quantum da assoggettare a tassazione.
La Legge di Bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha modificato la citata lettera a) al fine di incentivare il ricorso all’utilizzo di veicoli meno inquinanti disponendo una tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, graduata in ragione delle emissioni di anidride carbonica dei veicoli stessi. In particolare, il legislatore ha previsto, ai fini dell’imponibilità, un valore forfetario del benefit più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando, invece, gradatamente la base imponibile del valore dei veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km:
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Valori di emissione di CO2 del veicolo |
Percentuale per la determinazione del fringe benefit |
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non superiori a 60g/km |
25% |
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superiori a 60g/km ma non a 160 g/km |
30% |
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superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km |
40% per l’anno 2020, 50% dal 2021 |
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superiori a 190 g/km |
50% per l’anno 2020, 60% dal 2021 |
Ad es. per una berlina media, il costo chilometrico fissato dalle Tabelle ACI per il 2023 è pari a 0,6775, per cui il fringe benefit è determinato come di seguito:
In relazione ai veicoli ad uso promiscuo, nella circolare n. 326/1997, viene chiarito che la determinazione del valore imponibile sulla base del totale del costo di percorrenza esposto nelle tabelle ACI costituisce una determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione del tutto forfetaria, che prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente.
È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI. Nel medesimo documento di prassi è stato altresì chiarito che il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, ad esempio, l’immobile per custodire il veicolo, etc., beni e servizi che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente. In linea con tale documento di prassi, si ritiene che l’installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientri tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente. Per quanto riguarda il consumo di energia, si evidenzia che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.
In generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, come carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc. (par. 2.1 della circolare n. 326/1997), e fatte salve specifiche deroghe previste dal medesimo art. 51, comma 5, del TUIR per il rimborso analitico delle spese per trasferte. Pertanto, si ritiene che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.
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