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Cessione crediti bonus edilizi e fusione societaria

24 Luglio 2023
Cessione crediti bonus edilizi e fusione societaria

Per mezzo della fusione si ha una successione universale in capo alla incorporante (o alla società risultante dalla fusione). Di conseguenza, l’incorporante subentra nelle posizioni soggettive della società incorporata e nei conseguenti diritti e obblighi, inclusi i crediti di imposta: si tratta infatti di posizioni soggettive del soggetto dante causa che vengono pertanto trasferiti dalla incorporante all’incorporata.

Come noto i crediti di imposta sorti a fronte delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura (art. 121 del D.L. n. 34/2020) rientrano, in generale, nella famiglia dei crediti che non possono essere chiesti a rimborso.

Con riferimento a tale tipologia di crediti la prassi dell’Agenzia delle Entrate esclude la trasferibilità a terzi (ovviamente al netto delle specifiche cessioni espressamente consentite dal citato art. 121). A parere del Fisco, infatti, i crediti d’imposta che non possono essere chiesti a rimborso, non possono essere ceduti ai sensi dell’art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973, in quanto “il rinvio espresso operato dal citato articolo 43-bis alle disposizioni di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto n. 2440 del 1923, ne esclude di fatto l’autonoma applicazione ai crediti d’imposta che non possono essere oggetto di rimborso” (Risposta a interpello n. 72/E/2019).

In deroga a tale disciplina di carattere generale, tuttavia, la medesima Risposta a interpello apre la strada alla trasferibilità a terzi dei crediti di imposta che non possono essere chiesti a rimborso, purché la stessa sia avvenuta nell’ambito di operazioni che “determinano una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici interessati”. Ciò avviene tipicamente nei casi di:

  • fusione;
  • scissione,
  • ma anche successione per decesso dell’imprenditore individuale.

Nel caso, quindi, di fusione per incorporazione del Consorzio Alfa, che ha acquistato i crediti fiscali derivanti dallo sconto in fattura operato dai propri associati, nel consorzio Beta, l’incorporante potrà certamente subentrare nei crediti d’imposta dell’incorporato.

Si segnala, tuttavia, che le informazioni presenti nei cassetti fiscali degli enti coinvolti nella fusione non confluiscono integralmente ed automaticamente in quello dell’ente incorporante (o risultante dalla fusione), pertanto i crediti presenti nel cassetto fiscale di Alfa potrebbero non confluire automaticamente in quello di Beta una volta comunicata l’avvenuta fusione all’Agenzia delle Entrate.

Ribadendo la possibilità di utilizzo di tali crediti, sarà verosimilmente necessario fornire tutti i chiarimenti relativi alla natura ed origine del credito utilizzato in sede di eventuale contestazione del Fisco.