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ANTIRICICLAGGIO

Titolare effettivo: approvati i modelli per il rilascio di certificati/copie digitali e i diritti di segreteria

29 Giugno 2023
Titolare effettivo: approvati i modelli per il rilascio di certificati/copie digitali e i diritti di segreteria

Altri due tasselli nel puzzle del nuovo adempimento (invio del modello TE- titolare effettivo): l’obbligo di comunicazione al Registro delle imprese dei dati relativi al titolare effettivo (o ai titolari effettivi) di persone giuridiche private, trust e istituti giuridici affini. 

È infatti stato pubblicato, sulla G.U. n. 149 del 28 giugno 2023, il decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy 16 marzo 2023 , che riporta l'approvazione dei modelli di certificato per  il  rilascio  da  parte  degli  uffici  del registro delle imprese dei  certificati  previsti  dall'art. 24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di  attuazione  dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del  registro  delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.

I modelli dei certificati tipo sostituiscono quelli approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 giugno 2016.

Di recente, con il decreto 12 aprile 2023 , pubblicato in G.U. 20 aprile 2023, n. 93, erano state approvate le modifiche alle specifiche tecniche del nuovo modulo TE, da utilizzare in COMUNICA.

Le tempistiche di operatività del nuovo obbligo  - Lart. 21 , comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007 ha rimesso ad un decreto del MEF, di concerto con il MISE, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il compito, tra l’altro, di stabilire:

  • i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva da comunicare al Registro delle imprese;
  • le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
  • le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese tempestivamente accessibili alle Autorità;
  • le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio e i relativi requisiti di accreditamento;
  • i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso in capo ai soggetti privati, nonché i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego opposto;
  • le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le basi di dati, relative alle persone giuridiche private, gestite dagli uffici territoriali del governo nonché quelle di cui è titolare l’Agenzia delle Entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l’applicazione di imposte dirette o indirette;
  • le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro delle imprese le eventuali incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all’adeguata verifica della clientela. 

Tale decreto (D.M. 11 marzo 2022, n. 55) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2022, n. 121 ed è entrato in vigore dal 9 giugno 2022, ma doveva essere reso operativo dall'intervento di una serie di provvedimenti attuativi. 

Entro l’8 agosto 2022, cioè entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.M. n. 55/2022  e, in ogni caso, successivamente alla predisposizione del disciplinare tecnico di cui all’art. 11, comma 3, all’entrata in vigore del D.M. sui diritti di segreteria e del decreto dirigenziale sul modello di comunicazione unica, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un provvedimento del MISE che attesterà l’operatività del sistema.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva vanno effettuate entro i successivi 60 giorni (art. 3, comma 6, del D.M. 55/2022).

Ora quindi siamo in attesa dell'ultimo decreto. Poi scatterà il timer dei 60 giorni.