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Rivalutazione partecipazioni e terreni: in una circolare i chiarimenti delle Entrate

27 Giugno 2023
Rivalutazione partecipazioni e terreni: in una circolare i chiarimenti delle Entrate

Con la circolare n. 16/E del 26 giugno 2023 l’Agenzia fornisce tutti i chiarimenti per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, mediante versamento dell’imposta sostitutiva al 16%. Focus anche sulle altre novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 relative all’affrancamento dei redditi di capitale e plusvalenze da Oicr e dei rendimenti da contratti di assicurazione.

La circolare riporta i chiarimenti e le indicazioni operative delle Entrate in merito alle disposizioni della legge di bilancio 2023 che hanno previsto la possibilità per i contribuenti di anticipare la tassazione sui redditi derivanti dal possesso di alcune attività di natura finanziaria e immobiliare (terreni edificabili e con destinazione agricola) che danno luogo a redditi di capitale e “diversi” (artt. 44 e 67 del TUIR). 

In generale, si ricorda che le disposizioni dell’art. 7 della legge n. 448/2001 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2023 (così come dalla Legge di bilancio 2023 - art. 1 , commi 108 e 109, della legge n. 197/2022).

Per avvalersi della rivalutazione per il 2023, quindi, occorre possedere il terreno o la partecipazione alla data del 1° gennaio 2023.

Per perfezionare il regime agevolato in argomento, entro il 15 novembre 2023 è necessario:

  • la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
  • procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva sul valore periziato, da parte del contribuente.

L’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore risultante dalla perizia dei terreni e delle partecipazioni (e non quindi solo sull’incremento di valore attribuito), con l’aliquota del 16% (la proroga dell’anno scorso prevedeva un’aliquota del 14%). I soggetti con periodo d’imposta non solare devono indicare i dati relativi alla rideterminazione del valore delle medesime partecipazioni o terreni, posseduti alla data del 1° gennaio 2023, per i quali il valore di acquisto è rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 15 novembre 2023 e l’imposta sostitutiva, nella misura del 16%, o la prima rata, va versata entro il 15 novembre 2023. Anche per quest’ultima rivalutazione è possibile optare per il versamento rateale dell’imposta sostitutiva. Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima e scadono, rispettivamente, il 15 novembre 2024 ed il 15 novembre 2025; le stesse devono essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15 novembre 2023.

I soggetti che si avvalgono della rideterminazione ex legge di bilancio 2023 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.

In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

Tra le altre novità di rilievo analizzate con la circolare in argomento anche la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022, mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%.

I soggetti che possono avvalersi dell’affrancamento sono i contribuenti che detengono, al di fuori di un’attività di impresa, le azioni o quote di OICR, ossia le persone fisiche, le società semplici e associazioni equiparate, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

Possono accedere all’affrancamento anche i soggetti residenti in Italia che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano fiscalmente residenti all’estero. Ciò in considerazione della circostanza che, a seguito del trasferimento, nel nostro paese, della residenza fiscale, i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR sono tassati interamente in Italia – al momento della loro percezione o del loro realizzo (cd. principio di cassa) – ancorché i predetti redditi siano, in parte, maturati in un periodo precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale.

L’effetto dell’affrancamento, precisa infine il Fisco, è quello di «sostituire» il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il valore delle stesse al 31 dicembre 2022. Per poter usufruire dell’affrancamento è quindi necessario che il contribuente eserciti un’opzione e che sia versata l’imposta sostitutiva dovuta.