Con la sentenza n. 16595 del 12 giugno 2023 , la Cassazione ha affermato che la rinuncia a un credito vantato dal socio verso la società non fa più scattare l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare (considerato come incassato per effetto stesso della rinuncia), con conseguente esclusione anche della ritenuta prevista dall’art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973. Ciò a partire dall'introduzione dell’art. 88, comma 4-bis, del TUIR, ad opera del decreto internazionalizzazione (D.Lgs n. 147/2015).
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