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Bonus superamento barriere architettoniche anche per l’ascensore

13 Giugno 2023
Bonus superamento barriere architettoniche anche per l’ascensore

L’art. 1, comma 42, della Legge n. 234/2021 aggiunge il nuovo art. 119-ter al D.L. n. 34/2020 che prevede una specifica agevolazione per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per le spese sostenute dal 1.1.2022 al 31.12.2025 su edifici già esistenti.

In merito all’agevolazione spettante per questi interventi, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR:

  • l’aliquota di detrazione è fissata al 75%
  • per le spese sostenute dal 1.1.2022 al 31.12.2025
  • con ripartizione in cinque quote annuali di pari importo

Risulta però necessario che gli interventi non siano inseriti tra quelli trainati del Superbonus 110%.

Per la compilazione nel 730/2023 in E41 sono stati creati i codici tipologia ad hoc:

  • “21” spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 50.000 per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • “22” spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione spetta nella misura del 75 % delle spese sostenute nel limite di euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari oppure euro 30.000, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Stante quanto indicato all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 non essendoci alcun richiamo all’art. 16-bis del TUIR, la detrazione compete sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES.

Tra le possibilità offerte dalla normativa risulta possibile usufruire della detrazione per la sistemazione a norma o l’installazione di un ascensore, la predisposizione di rampe di sollevamento, l’installazione di servizi posti nelle parti comuni degli edifici o l’installazione di un montascale.

In particolare, la realizzazione dell’elevatore rientra tra gli interventi agevolabili con la detrazione del 50% ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR e dell’art. 11 del D.L. n. 80/2012, in quanto misura atta al superamento delle barriere architettoniche ed in generale ogni intervento che sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.

In generale l’opera di installazione dell’elevatore, sia interno che esterno all’abitazione, richiede l’ottenimento dell’abilitazione amministrativa DIA.

La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.

La documentazione necessaria sarà la seguente:

  • abilitazioni amministrative (se previste)
  • fatture e/o ricevute fiscali
  • bonifici per le agevolazioni fiscali
  • comunicazione ASL (se prevista)
  • dichiarazione consenso (per il solo detentore)

Abilitazioni

In genere l’intervento è soggetto a denuncia di inizio attività.

Iva Agevolata

Dal punto di vista delle imposte indirette l’intervento può beneficiare dell’IVA agevolata al 10% come bene significativo oppure dell’IVA agevolata del 4% in caso di opere per disabili.