L’art. 1, comma 42, della Legge n. 234/2021 aggiunge il nuovo art. 119-ter al D.L. n. 34/2020 che prevede una specifica agevolazione per gli interventi volti al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche per le spese sostenute dal 1.1.2022 al 31.12.2025 su edifici già esistenti.
In merito all’agevolazione spettante per questi interventi, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett. e) del TUIR:
Risulta però necessario che gli interventi non siano inseriti tra quelli trainati del Superbonus 110%.
Per la compilazione nel 730/2023 in E41 sono stati creati i codici tipologia ad hoc:
Stante quanto indicato all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 non essendoci alcun richiamo all’art. 16-bis del TUIR, la detrazione compete sia ai soggetti IRPEF che ai soggetti IRES.
Tra le possibilità offerte dalla normativa risulta possibile usufruire della detrazione per la sistemazione a norma o l’installazione di un ascensore, la predisposizione di rampe di sollevamento, l’installazione di servizi posti nelle parti comuni degli edifici o l’installazione di un montascale.
In particolare, la realizzazione dell’elevatore rientra tra gli interventi agevolabili con la detrazione del 50% ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR e dell’art. 11 del D.L. n. 80/2012, in quanto misura atta al superamento delle barriere architettoniche ed in generale ogni intervento che sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap.
In generale l’opera di installazione dell’elevatore, sia interno che esterno all’abitazione, richiede l’ottenimento dell’abilitazione amministrativa DIA.
La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio oggetto di lavori.
La documentazione necessaria sarà la seguente:
Abilitazioni
In genere l’intervento è soggetto a denuncia di inizio attività.
Iva Agevolata
Dal punto di vista delle imposte indirette l’intervento può beneficiare dell’IVA agevolata al 10% come bene significativo oppure dell’IVA agevolata del 4% in caso di opere per disabili.
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