L’INPS – con Circolare del 7 giugno 2023, n. 52 – ha fornito le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2023-PF” a cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995.
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e, quindi, per il corrente anno, entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 luglio 2023 (il 30 luglio 2023 cade di domenica) – per chi si avvale della possibilità di rateazione - per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2022 e primo acconto per l’anno 2023 ed entro il 30 novembre 2023 per il secondo acconto 2023.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 1° luglio 2023 e il 31 luglio 2023 (saldo 2022 e primo acconto 2023) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 63/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2022, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
Questo documento fa parte del FocusDICHIARATIVI 2023
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