Nell’ambito del superbonus del 110%, un tema che crea sempre qualche perplessità operativa riguarda le spese sostenute da una persona fisica nel corso di più anni e il coordinamento di tale fattispecie con l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito in base a uno stato di avanzamento dei lavori (SAL).
In via preliminare si osserva che, per effetto di quanto previsto dall’art. 121, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2020 (convertito in legge n. 77/2020), nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di SAL, è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente a tale detrazione solo se il medesimo SAL si riferisce ad almeno il 30% dell’intervento complessivo. A tal fine, non assume alcuna rilevanza la circostanza che detta percentuale si riferisca a interventi realizzati in periodi d’imposta diversi. I SAL, si ricorda, non possono essere più di due per ciascun intervento.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 56/E/2022:
A titolo esemplificativo, pertanto, il credito relativo al SAL finale con spese sostenute e fatturate in parte nel 2022 e in parte nel 2023, potrà quindi essere recuperato dal contribuente (in 4 rate di pari importo) soltanto a partire dal 2024 e fino al 2027.
Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
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