In generale, per quanto riguarda il trattamento fiscale, ai fini IVA, della cessione di azienda o di ramo di azienda, l’art. 2, comma 3, lett. b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che non sono considerate cessioni di beni: “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda” …
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