Niente regime forfetario per il contribuente che percepisce una pensione di vecchiaia astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a 30.000 euro annui, anche se la stessa è esente da imposte in Italia. Questo, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 311/E del 3 maggio 2023 .
Il quesito oggetto dell’interpello viene posto da un contribuente:
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate rileva che la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190/2014 e relativa al limite di reddito massimo di 30.000 euro esclude dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, ossia i titolari di detti redditi a prescindere:
Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 («eccedenti l'importo di 30.000 euro») nella citata lettera d-ter), quello che rileva ai fini dell'applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare.
A parere del Fisco, pertanto, il contribuente non potrà accedere al regime forfettario in quanto:
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