Il Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto prot. n. DPS-0004493-P del 30 marzo 2023, ha approvato il nuovo regolamento, con le specifiche tecniche, relativo al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. RAS) che, istituito dal 31 agosto 2022, assolve alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’attività svolta dagli enti sportivi.
Il nuovo regolamento contiene:
Il decreto ribadisce che il registro è l’unico strumento certificatore dello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2021.
L’iscrizione nel medesimo è anche presupposto per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura.
Gli enti sportivi dilettantistici includono sia le ASD, sia le SSD e gli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS, che esercitano come attività di interesse generale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.
L’iscrizione al RAS è riservata agli enti che, oltre a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
Con DPCM o grazie a un decreto dell’Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l’iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.
La domanda di iscrizione è inviata tramite l’Organismo sportivo che l’ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi. L’affiliazione a un Organismo sportivo è condizione essenziale, non potendo essere iscritto nel registro un ente sportivo dilettantistico che non sia regolarmente affiliato e riconosciuto fini sportivi. L’iscrizione al RAS si rinnova con la riaffiliazione all’Organismo sportivo.
L’Organismo sportivo attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all’ente rispetto ai requisiti di legge e regolamentari e ne garantisce il mantenimento per tutto il periodo di iscrizione, inserendo eventuali variazioni ovvero richiedendo direttamente all’ente di integrare i dati e/o la documentazione.
Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo Sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può accogliere la domanda e iscrivere l’ente sportivo, oppure rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato. È anche possibile che venga avanzata una richiesta di integrazione della documentazione, nel qual caso l’ente ha 10 giorni di tempo per la trasmissione tramite la piattaforma del registro; in caso di mancata o incompleta integrazione, il Dipartimento per lo Sport invita l’ente a provvedervi, assegnando un termine non superiore a 180 giorni.
Al termine dell’iter di iscrizione, l’ente sportivo dilettantistico iscritto può stampare, tramite la piattaforma, l’attestato di iscrizione provvisto di un QR Code, che permette di verificare in tempo reale le informazioni presenti nel registro.
È stata introdotta la facoltà di nomina di (massimo 3) soggetti delegati dai rappresentanti legali degli enti sportivi per la gestione dei dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul registro.
I dati del registro sono aggiornati presentando apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione attraverso la piattaforma del registro, normalmente, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo.
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