Si ricorda che l’art. 1, comma 44, della Legge n. 234/2021 ha prorogato il riconoscimento del credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali «Industria 4.0» realizzati fino al 31 dicembre 2025, o entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e ha modificato l’intensità di aiuto.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, secondo i termini di decorrenza stabiliti dal comma 1059 della Legge n. 178/2020.
I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della presente sezione I, utilizzando i seguenti codici credito;
Le istruzioni ministeriali quest’anno (Modello redditi PF/SC/SP 2023) contengono una novità:
I contribuenti che:
sono tenuti a compilare il rigo RU141 indicando:
Tali importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.
Il rigo RU141 non va, invece, compilato nel caso in cui la predetta rettifica viene operata mediante presentazione di una dichiarazione modello REDDITI 2022 integrativa.
Il recapture impone la compilazione del rigo RU141 - Per “eventi intervenuti successivamente” si ritiene debbano essere considerate:
come indicato all’art. 1 del comma 1060 Legge n. 178/2020. Si tratta del c.d. meccanismo di “recapture”, che trova applicazione nei seguenti casi:
Al verificarsi di tale fattispecie, il credito di imposta maturato nell’anno di acquisto viene corrispondentemente ridotto escludendo dalla base di calcolo originaria il costo del bene ceduto o delocalizzato; se il credito fosse già stato utilizzato, dovrà essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi di recupero, senza applicazione di sanzioni e interessi. Fa eccezione il caso in cui alla vendita di un bene 4.0 segua un acquisto con finalità sostitutive, nello stesso periodo d’imposta, di un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e l’impresa attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione ai sensi dell’art. 1, commi 35 e 36, Legge n. 205/2017. Se il meccanismo di recapture appena descritto risulta in modo chiaro ed esplicito dalla norma istitutiva del relativo credito di imposta e riguarda tutti i beni agevolati, per i beni 4.0 è necessario porre ulteriore attenzione al mantenimento del requisito dell’interconnessione. La circolare del Mise n. 177355 del 23 maggio 2018, trattando all’epoca di iper ammortamenti, al punto 10 sottolineava come il requisito dell’interconnessione “… ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, dovrà essere presente, evidentemente, anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso”.
Tali periodi successivi sono stati intesi come quelli durante i quali si esplicava il beneficio dell’iper ammortamento, dato che quest’ultimo costituiva una maggiorazione dell’ammortamento ordinario e quindi ne replicava lo sviluppo temporale.
Nel caso del credito di imposta è verosimile pensare che il requisito dell’interconnessione debba essere mantenuto almeno per il periodo di utilizzo del credito tramite compensazione, ovvero:
Per assicurarsi un credito di imposta rafforzato non è sufficiente farsi rilasciare una perizia che attesti l’interconnessione del bene al sistema di gestione della produzione. La perizia deve infatti attestare una situazione di fatto destinata a durare; una eventuale riorganizzazione del layout di produzione che porti un macchinario agevolato 4.0 ad un utilizzo non interconnesso potrebbe comportare la revoca del beneficio in caso di verifica, perché non è sufficiente che detto macchinario abbia i requisiti tecnologici e sia stato interconnesso al momento dell’acquisto. L’utilizzo in modalità interconnessa deve essere mantenuto anche per gli anni successivi. Un temporaneo utilizzo del macchinario in modalità non interconnessa non fa perdere il beneficio fiscale; cosa che può capitare, ad esempio, in caso di assenza di campo telefonico e satellitare. Si veda, infatti, l’interpello n. 956-1660/2018, il quale evidenzia che la mancata interconnessione è ammessa in caso di condizioni oggettive, laddove l’impresa abbia predisposto un sistema valido. Specifica che “in linea generale, si sarebbe giunti invece a un parere negativo qualora la mancanza di interconnessione fosse dovuta a un’evidente deficienza dell’architettura di rete dell’impresa oppure a una discrezionalità nella scelta”. In ogni caso, il periodo in cui il bene opera in mancanza di interconnessione non deve essere preponderante rispetto al periodo in cui tale interconnessione è presente. Il credito di imposta 4.0 sorge e viene mantenuto solo ove abbia un effettivo riscontro nella situazione reale, che deve vedere l’impresa impegnata costantemente a trasformarsi in un’entità tecnologicamente più evoluta e interconnessa.
Errori di calcolo non implicano alcuna compilazione del rigo RU141 - Pertanto, se viene commesso un errore nella determinazione di un credito d’imposta, per correggerlo deve essere presentata una dichiarazione integrativa riferita all’anno di imposta in cui l’investimento è stato effettuato. Non va compilato in quest’ultimo caso il rigo RU141.
Questo documento fa parte del FocusDICHIARATIVI 2023Quadro RU
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