L'art. 2-quater del D.L. 11/2023, introdotto in sede di conversione in legge del decreto, fornisce un'interpretazione autentica sull'applicabilità dell'istituto cosiddetto della "compensazione orizzontale", cioè della possibilità riconosciuta al contribuente di compensare debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, compresi i crediti di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020.
La norma in esame, nello specifico, chiarisce come vada interpretato l'art. 17, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in materia di compensazione.
La disposizione si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, specificando che la disposizione si applica anche ai crediti di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020.
Si ricorda che l'art. 17, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 prevede che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
La norma introdotta è diretta a chiarire per quali versamenti il contribuente può avvalersi dell'istituto della compensazione. Al riguardo si ricorda che alcune recenti sentenze di organi giurisdizionali di merito (Tribunale di Milano nn. 2207/2021 e 7823/2022) hanno manifestato un orientamento giurisprudenziale contrario alla possibilità di utilizzare i crediti d'imposta per pagare mediante compensazione i debiti contributivi, in quanto la compensazione, secondo quanto illustrato nelle citate pronunce, opererebbe solo tramite l'utilizzo di crediti omogenei.
Sul punto si vedano inoltre le istruzioni operative in merito all'istituto della compensazione, sia dell'Amministrazione finanziaria (circolare 101/E/2000 ) che dell'Inps (circolare 79/1998).
Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
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