Disponibile il software di compilazione per la definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della leggen. 197/2022 - 1° gennaio 2023 - e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Il software “Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”, reso disponibile nel sito web dell'Agenzia delle Entrate, permette quindi la compilazione e la stampa della Domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della legge di bilancio 2023.
Definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti |
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Cosa |
Definizione agevolata controversie tributarie pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
Controversie/Atti definibili |
Possono essere definite le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi (vedi cartelle esattoriali). |
Controversie/atti non definibili |
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Riduzione interessi e sanzioni |
Le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (vedi art. 12, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. In deroga alla regola generale che prevede il pagamento di un importo uguale al valore della lite, in caso di soccombenza dell’Agenzia, le controversie possono essere definite con il pagamento:
Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. |
Modalità di pagamento e lieve inadempimento |
È esclusa la compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Nell’ipotesi di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (lieve inadempimento). |
Termine invio delle domande |
Le domande di adesione devono essere presentate all’Agenzia entro il 30 giugno 2023 attraverso la procedura web disponibile sul sito delle Entrate. Per ogni lite deve essere presentata una distinta domanda di definizione. |
Rateazione |
Il contenzioso con il Fisco si considera definitivamente cessato con la presentazione della domanda e il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Se l’importo da versare è zero per il perfezionamento della procedura è sufficiente la domanda. È possibile usufruire del pagamento rateale soltanto per gli importi che superano i 1.000 euro. |
Chiarimenti di prassi |
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