È possibile fruire del Superbonus al 110% sugli oneri relativi a interventi sulle c.d. “ville unifamiliari”, sostenuti dopo il 30 giugno 2022, esclusivamente qualora gli interventi abbiano raggiunto il 30% di completamento al 30 settembre 2022.
Il dott. Mario Rossi ha effettuato lavori in una villa unifamiliare (cappotto, caldaia, fotovoltaico) che rientrano in un primo SAL ceduto a Poste Spa. Il contribuente sostiene, a dicembre 2022, dopo il primo SAL, spese per tende oscuranti per 3.000 euro. Il tecnico liquida un secondo SAL dei lavori a febbraio 2023, includendo le tende. L'onere delle tende non può essere ceduto alla banca, ma solo in dichiarazione dei redditi. Al beneficiario è stato liquidato un SAL pari almeno al 30%, riferito alla data del 30 settembre 2022 e ceduto a Poste Spa, ma egli ha poi pagato ulteriori spese che non sono ricomprese in quel primo SAL al 30 settembre 2022. Per tutte le spese riconducibili a quel SAL al 30 settembre 2022, non sussistono problemi di sorta all’esercizio delle corrispondenti opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020. Le ulteriori spese pagate nel 2022, invece, non essendo confluite in un secondo SAL riferito a una data non successiva al 31 dicembre 2022, non possono essere cedute. Esse avrebbero dovuto “aumentare” la percentuale di completamento dei lavori complessivi, rispetto a quella del primo SAL, di almeno il 30%. L'agevolazione può essere pertanto fruita solo come detrazione in dichiarazione dei redditi (c'è sempre la possibilità di procedere poi alla c.d. “cessione differita delle rate residue”). Se le “ulteriori spese” fossero state fatturate con sconto in fattura, l’impossibilità di esercitare l'opzione comporterebbe per il beneficiario la necessità di provvedere al loro pagamento, per poi eventualmente cederle a terzi. Prima di emettere fatture con sconto o effettuare pagamenti di fatture che non trovano corrispondenza in SAL 2022, è bene pensarci.
In sintesi:
Oneri |
SAL certificato inclusivo degli oneri |
Opzioni |
Detrazione in dichiarazione |
Anno 2022 |
Nel 2023 |
No |
Sì |
Anno 2022 |
Al 31.12.2022 |
Sì |
Sì |
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Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023
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