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Superbonus 110%: le criticità del SAL al 31 dicembre 2023

27 Febbraio 2023
Superbonus 110%: le criticità del SAL al 31 dicembre 2023

È possibile fruire del Superbonus al 110% sugli oneri relativi a interventi sulle c.d. “ville unifamiliari”, sostenuti dopo il 30 giugno 2022, esclusivamente qualora gli interventi abbiano raggiunto il 30% di completamento al 30 settembre 2022.

Se sussiste tale condizione, è possibile godere del superbonus al 110% anche sulle spese sostenute dopo il 30 settembre 2023 ed entro il 31 marzo 2023 (anzichè entro il 31 dicembre 2022).
Questo passaggio tra 2022 e 2023 è abbastanza critico: infatti l’art. 121, comma 1-bis, del D.L. 34/2020 stabilisce che, per il superbonus, le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito possono essere esercitate, prima dell’ultimazione dei lavori, solo a fronte di stati di avanzamento dei lavori (massimo due SAL e ciascuno corrispondente a una percentuale di completamento dei lavori complessivi non inferiore al 30%).
Ciò è irrilevante se il contribuente ne fruisce in dichiarazione dei redditi. Qualora egli voglia cedere il credito alla banca, invece, il credito di imposta e tutti gli oneri pagati nel 2022 devono trovare una loro corrispondenza in uno stato di avanzamento dei lavori liquidato con riferimento a una data compresa nell’anno 2022.

Il dott. Mario Rossi ha effettuato lavori in una villa unifamiliare (cappotto, caldaia, fotovoltaico) che rientrano in un primo SAL ceduto a Poste Spa. Il contribuente sostiene, a dicembre 2022, dopo il primo SAL, spese per tende oscuranti per 3.000 euro. Il tecnico liquida un secondo SAL dei lavori a febbraio 2023, includendo le tende. L'onere delle tende non può essere ceduto alla banca, ma solo in dichiarazione dei redditi. Al beneficiario è stato liquidato un SAL pari almeno al 30%, riferito alla data del 30 settembre 2022 e ceduto a Poste Spa, ma egli ha poi pagato ulteriori spese che non sono ricomprese in quel primo SAL al 30 settembre 2022. Per tutte le spese riconducibili a quel SAL al 30 settembre 2022, non sussistono problemi di sorta all’esercizio delle corrispondenti opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020. Le ulteriori spese pagate nel 2022, invece, non essendo confluite in un secondo SAL riferito a una data non successiva al 31 dicembre 2022, non possono essere cedute. Esse avrebbero dovuto “aumentare” la percentuale di completamento dei lavori complessivi, rispetto a quella del primo SAL, di almeno il 30%. L'agevolazione può essere pertanto fruita solo come detrazione in dichiarazione dei redditi (c'è sempre la possibilità di procedere poi alla c.d. “cessione differita delle rate residue”). Se le “ulteriori spese” fossero state fatturate con sconto in fattura, l’impossibilità di esercitare l'opzione comporterebbe per il beneficiario la necessità di provvedere al loro pagamento, per poi eventualmente cederle a terzi. Prima di emettere fatture con sconto o effettuare pagamenti di fatture che non trovano corrispondenza in SAL 2022, è bene pensarci.

In sintesi:

Oneri 

SAL certificato inclusivo degli oneri

Opzioni

Detrazione in dichiarazione

Anno 2022

Nel 2023

No

Anno 2022

Al 31.12.2022

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Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023