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Superbonus e obbligo SOA: nuova FAQ delle Entrate

20 Febbraio 2023
Superbonus e obbligo SOA: nuova FAQ delle Entrate

Per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, la certificazione SOA necessaria alle imprese dal 1° gennaio 2023, per lavori superiori a 516.000 euro, ai fini del Superbonus, può risultare acquisita entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto. Il chiarimento è contenuto in una nuova FAQ resa disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 17 febbraio 2023.

Dal 1° gennaio 2023 l’attestazione SOA (Servizi Organizzativi Aziendali) è divenuta obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516.000 euro che accedono agli incentivi fiscali, tra cui il Superbonus. Lo scopo è di estendere la certificazione necessaria per accedere al mercato delle opere pubbliche anche al settore dei lavori privati, al fine di aumentare il livello di qualificazione delle imprese che effettuano grandi lavori per i quali si ottengono i bonus fiscali.

La previsione del nuovo obbligo è divenuta ufficiale con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 117 del 20 maggio 2022) della Legge n. 51/2022 (di conversione con modificazioni del D.L. n. 21/2022), recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

L’attestazione SOA è necessaria per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 su lavori di importo superiore a 516.000 euro ma riguarderà esclusivamente la detraibilità delle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023.

Nell’ambito della nuova FAQ pubblicata in data 17 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate chiarisce quindi che, secondo un’interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l’onere della “condizione SOA” decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119121 del D.L. n. 34/2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La FAQ rileva infine che, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 10-bis, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto oppure, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della qualificazione SOA.

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023