Nell’interpello n. 214 del 14 febbraio 2023 l’amministrazione chiarisce che anche con riferimento al “bonus facciate” se non è possibile ripetere il bonifico, l’Istante potrà fruire della detrazione, qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l’impresa esecutrice dei lavori attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.
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