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Superbonus: comunicazione per la cessione del credito entro il 31 marzo o nel termine “lungo” del 30 novembre con la remissione in bonis

13 Febbraio 2023
Superbonus: comunicazione per la cessione del credito entro il 31 marzo o nel termine “lungo” del 30 novembre con la remissione in bonis

Entro il 31 marzo 2023 (per effetto della proroga in attivo con il Decreto “Milleproroghe”) i contribuenti dovranno presentare la comunicazione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle spese sostenute nel 2022 ovvero delle rate residue riferite ad annualità precedenti. In alternativa, le comunicazioni non trasmesse possono essere sanate entro il 30 novembre 2023 mediante l’istituto della remissione in bonis.

Come noto, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello:

  • entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
  • in caso di cessione della rate residue non fruite, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione (le rate residue non fruite con il superbonus riguardano le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2025).

Con gli emendamenti approvati al Decreto “Milleproroghe” sono state apportate però diverse novità: una di queste riguarda proprio la proroga dal 16 al 31 marzo 2023 del termine per la comunicazione della cessione del credito e dello sconto in fattura per beneficiare degli incentivi per gli interventi edilizi sulle villette e nei condomini.

Di conseguenza, entro il prossimo 31 marzo 2023 i contribuenti dovranno presentare la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2022 ovvero delle rate residue riferite ad annualità precedenti (2022).

Le comunicazioni delle opzioni eventualmente non inviate entro la predetta scadenza ordinaria, tuttavia, potranno essere sanate entro il 30 novembre 2023 mediante l’istituto della remissione in bonis. Secondo quanto chiarito con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022, infatti, la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa”, sempre che vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista pari a 250 euro secondo le modalità descritte dalla risoluzione n. 58/E/2022.

Questo documento fa parte del FocusSUPERBONUS 2023