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ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Avvisi bonari: casi di applicazione della sanzione al 3% e casi di esclusione

31 Gennaio 2023
Avvisi bonari: casi di applicazione della sanzione al 3% e casi di esclusione

Molta confusione si sta generando negli ultimi giorni in relazione agli avvisi bonari, che possono essere oggetto di definiziona agevolata. Gli operatori confondono la casistica del comma 153, con quella diversa del comma 155 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022.

In sintesi le casistiche sono le seguenti:

Rif. normativo Avvisi definibili Anni definibili Definizione agevolata
Art. 1, comma 153, L. 197/2022

Somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità previste dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

Rientrano:

  • le comunicazioni per le quali il termine di pagamento della 1° rata non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 (si tratta, in particolare, delle comunicazioni recapitate ai contribuenti a partire dal 1° dicembre 2022 e degli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022);
  • le comunicazioni recapitate dal 01.01.2023 in avanti.
2019-2020-2021

Sanzione ridotta al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti).

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva).

Art. 1 , comma 155, L. 197/2022

Somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità previste dagli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

  • se i piani di rateazione sono in corso al 01.01.2023, rientrano le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti, per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.
Qualsiasi periodo d'imposta

Sanzione ridotta al 3% (rispetto al 10% ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) 

Riguardo alle LIPE, non si vedono dubbi sul fatto che possano rientrare nelle caistiche di applicazione trattandosi di irregolarità intercettate ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972. Ovviamente il periodo d'imposta 2022 è escluso dalla casistica del comma 153 e può rientrate difficilmanente nel comma 155 oggi. Avere piani di rateazione in essere per l'anno 2022 è piuttosto raro.

Questo documento fa parte del FocusTREGUA FISCALE