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Credito IVA 2022 per compensazioni 2023: regole di utilizzo e verifica soglia

11 Gennaio 2023
Credito IVA 2022 per compensazioni 2023: regole di utilizzo e verifica soglia

Dal 1° gennaio 2023, via libera all’utilizzo in compensazione in F24 del credito IVA maturato nel 2022. Cosicché sarà possibile compensare fino all’importo complessivo di 5.000 euro un credito IVA per il pagamento di imposte/somme di diversa natura. Per fare un esempio, già dal 1° gennaio 2023, è possibile utilizzare il credito IVA 2022 per pagare le ritenute operate e da versare in qualità di sostituto d’imposta.

Dunque, tecnicamente parliamo di compensazioni orizzontali o esterne.

Nessun tipo di limitazione può essere imposta rispetto alle compensazioni verticali vale a dire tra imposte della stessa natura. Ad esempio IVA su IVA, come può verificarsi nel caso di utilizzo del credito annuale, codice tributo 6099 per pagare l’IVA scaturente dalla liquidazione di gennaio.

Sulle compensazioni orizzontali, in base all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997:

La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Ciò sta a significare che l’effettivo utilizzo in compensazione orizzontale in F24 di crediti per importi superiori a 5.000 € è subordinato alla preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Lo stesso potrà essere utilizzato, oltre la soglia di 5.000 €, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui, analogamente a quanto specificato nelle circolari n. 1/E del 15 gennaio 2010 e n. 29/E del 3 giugno 2010, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24 (vedi risoluzione Agenzia delle Entrate n. 110/2019).

Inoltre, in virtù delle previsioni di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), n. 7, del D.L. n. 78/2009, l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale o infrannuale per un importo superiore a 5mila euro annui richiede l’apposizione del visto di conformità (art. 35, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 241/1997) sulla dichiarazione (o istanza) da cui il credito emerge.

In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Il limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, comma 11-nonies, del D.L. n. 3/2015.

Non è richiesto il visto di conformità ovvero la prestazione della garanzia, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui:

  • ai soggetti ISA con punteggio calcolato sul periodo d’imposta 2021, pari ad almeno 8 ovvero
  • alternativamente, con punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d’imposta 2021 e a quello precedente.

Si veda il Provvedimento, Agenzia delle Entrate, prot. n. 143350/2022.

Il contribuente interessato dall’esonero, sarà tenuto a barrare la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel frontespizio del modello IVA 2023, periodo d’imposta 2022.

Compensazione del credito IVA annuale

Importo

Disciplina applicabile

Fino a 5.000 euro

Compensazione dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta di maturazione.
Obbligo di utilizzare Entratel o Fisconline per l’invio dei modelli F24, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.

Oltre 5.000 euro

Compensazione solo dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale con visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di revisione legale dei conti (eccetto casi di esonero in base al regime premiale ISA).
Il limite è elevato a 50.000 euro per:

  • start-up innovative:
  • soggetti con il previsto livello di affidabilità fiscale, in base al regime premiale ISA.

Obbligo di utilizzare F24 telematico, salvo che si tratti di “compensazioni interne”.