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Omesse informazioni sulle erogazioni pubbliche 2022: le sanzioni scattano dal 1° gennaio 2023

10 Gennaio 2023
Omesse informazioni sulle erogazioni pubbliche 2022: le sanzioni scattano dal 1° gennaio 2023

Il 1° gennaio 2023 è scattato il termine per l’applicazione delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di pubblicazione relativi alle erogazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 125 ss., della Legge n. 124/2017. La disposizione citata ha introdotto alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, con la finalità di prevenzione della corruzione, attraverso la previsione di numerosi obblighi di pubblicità delle decisioni e dell’organizzazione dei soggetti pubblici.

La norma obbliga, in primo luogo, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le Onlus e fondazioni, nonché talune cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese, di pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni effettuate dalle P.A.

I soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa, sono obbligati a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dai citati soggetti.

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e ai soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa, ossia piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e microimprese, la norma prevede che essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza dell’impresa.

L’inosservanza degli obblighi in esame comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. In caso di mancato versamento della sanzione e pubblicazione entro 90 giorni dalla constatazione, è invece richiesta la restituzione integrale delle somme percepite.

L’art. 3-septies del D.L. n. 228/2021 (introdotto in sede di conversione del “Milleproroghe”) ha prorogato al 1° gennaio 2023 il termine per l’applicazione delle sanzioni “per l’anno 2022”. Pur in mancanza di un’espressa indicazione legislativa si ritiene che il predetto differimento possa operare anche con riferimento alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell’esercizio 2021, i cui obblighi informativi dovevano essere adempiuti nel 2022.

Pare opportuno evidenziare, infine, che, per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei menzionati soggetti, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.