Il ravvedimento operoso speciale prevede che:
Esso è circoscritto a determinate casistiche:
Presuppone:
Spesso è necessario comunicare quali irregolarità si vanno a sanare all’Ufficio con il ravvedimento speciale. Si pensi ad esempio a un contribuente, che, ricevuto il PVC, intenda ravvedere solo alcuni dei rilievi mossi. Se l’ente impositore è consapevole di questo, il successivo accertamento potrà essere emesso con riferimento alle violazioni non ravvedute.
Così il ravvedimento a seguito di controllo formale della dichiarazione: se si ravvedono solo alcuni rilievi contenuti nella richiesta di chiarimenti, l’avviso bonario verrà emesso per i residui.
Ravvedimenti già effettuati - I ravvedimenti eventualmente già eseguiti al 1° gennaio 2023 rimangono validi e non c’è rimborso di quanto pagato.
Violazioni regolarizzabili |
Violazioni relative alle dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021 su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate Rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”; quindi rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni riguardanti le annualità dal 2016 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2017) al 2021; es. le violazioni dichiarative commesse nei modelli REDDITI/IRAP 2022 (periodo di imposta 2021) o le irregolari fatturazioni commesse nel 2021 con riflesso nel modello Dichiarazione IVA 2022 (periodo di imposta 2021) o può riguardare anche le violazioni emergenti dal controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
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Agevolazione |
Riduzione sanzioni a 1/18 del minimo |
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Termini |
Rimozione della violazione e versamento entro il 31.3.2023 |
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Cause ostative |
Notifica dell’atto impositivo o della comunicazione bonaria |
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Versamenti rateali |
8 rate trimestrali di pari importo (interesse al 2% annuo) |
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Effetti penali |
Causa di non punibilità o attenuante |
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Cumulo giuridico e continuazione |
Non operano |
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Esclusione |
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