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RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE

Ravvedimento operoso speciale: entro il 31 marzo 2023 il versamento della prima o unica rata

4 Gennaio 2023
Ravvedimento operoso speciale: entro il 31 marzo 2023 il versamento della prima o unica rata

Il ravvedimento operoso speciale prevede che:

  • le sanzioni siano ridotte a 1/18 del minimo;
  • la possibilità di versamento rateale (con 8 rate trimestrali di pari importo);
  • ed essendo applicato in via autonoma dal contribuente, non operano gli istituti del cumulo giuridico e della continuazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Esso è circoscritto a determinate casistiche:

  • violazioni sulle dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021
  • su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Presuppone:

  1.  la rimozione della violazione entro il 31 marzo 2023;
  2. dato che la rimozione della violazione avviene su iniziativa del contribuente, non sembra emerga la necessità di comunicare il ravvedimento all’ufficio - vedremo i provvedimenti futuri cosa stabiliranno nel merito;
  3. il versamento dell’imposta, interessi legali, sanzioni con una riduzione a 1/18 del minimo o della prima rata entro il 31 marzo 2023. Non è possibile operare il c.d. “ravvedimento parziale e frazionato”, disciplinato dall’art. 13-bis del D.Lgs. n. 472/1997: la violazione va sanata per la totalità.

Spesso è necessario comunicare quali irregolarità si vanno a sanare all’Ufficio con il ravvedimento speciale. Si pensi ad esempio a un contribuente, che, ricevuto il PVC, intenda ravvedere solo alcuni dei rilievi mossi. Se l’ente impositore è consapevole di questo, il successivo accertamento potrà essere emesso con riferimento alle violazioni non ravvedute.

Così il ravvedimento a seguito di controllo formale della dichiarazione: se si ravvedono solo alcuni rilievi contenuti nella richiesta di chiarimenti, l’avviso bonario verrà emesso per i residui.

Ravvedimenti già effettuati - I ravvedimenti eventualmente già eseguiti al 1° gennaio 2023 rimangono validi e non c’è rimborso di quanto pagato.

Violazioni regolarizzabili

Violazioni relative alle dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021 su tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate

Rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”; quindi rientrano nel ravvedimento speciale le violazioni riguardanti le annualità dal 2016 (REDDITI, IRAP, 770, IVA 2017) al 2021; es. le violazioni dichiarative commesse nei modelli REDDITI/IRAP 2022 (periodo di imposta 2021) o le irregolari fatturazioni commesse nel 2021 con riflesso nel modello Dichiarazione IVA 2022 (periodo di imposta 2021) o può riguardare anche le violazioni emergenti dal controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Anno d’imposta

Anno di presentazione della dichiarazione

Termine accertamento ordinario

Raddoppio per violazioni penali

2011

2012

31.12.2016

28.2.2022
(proroga ex D.L. n. 34/2020)

2012

2013

31.12.2017

31.12.2021 (26.3.2022)

201315

2014

31.12.2018

31.12.2022 (26.3.2023)

201416

2015

31.12.2019

31.12.2023 (26.3.2024)

201517

2016

28.2.2022
(proroga ex
D.L. n. 34/2020)

31.12.2024 (26.3.2025)

2016

2017

31.12.2022
(26.3.2023)

-

2017

2018

31.12.2023
(26.3.2024)

-

Agevolazione

Riduzione sanzioni a 1/18 del minimo

Termini

Rimozione della violazione e versamento entro il 31.3.2023

Cause ostative

Notifica dell’atto impositivo o della comunicazione bonaria

Versamenti rateali

8 rate trimestrali di pari importo (interesse al 2% annuo)

Effetti penali

Causa di non punibilità o attenuante

Cumulo giuridico e continuazione

Non operano

Esclusione

  • Omessa dichiarazione
  • Quadro RW
  • Violazioni formali (definizione dell’art. 1, comma 166)
  • Omessi versamenti (definizione dell’art. 1, comma 153)

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