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Avvisi bonari: le condizioni per poter aderire alla definizione agevolata

2 Gennaio 2023
Avvisi bonari: le condizioni per poter aderire alla definizione agevolata

Condizione per la definizione agevolata è che all'1 gennaio 2023:

  • non sia scaduto il termine di pagamento di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462,
  • non siano decorsi 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta; tale termine, come anticipato supra, è stato allungato a 60 giorni fino al 31 agosto 2022 dal D.L. n. 21/2022;
  • o, che le comunicazioni di irregolarità siano state recapitate successivamente al'1 gennaio 2023, cioè all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.

La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali ivi contenuti, degli interessi e delle somme aggiuntive (maggiorazioni Inps sui crediti di natura previdenziale).

Inoltre, in caso di adesione (comma 154, art. 1, Legge 29 dicembre 2022, n. 197), è previsto che il versamento delle somme dovute avvenga secondo le modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici:

  • in un’unica soluzione entro 30 giorni,
  • a rate, rispettivamente ai sensi degli artt. 23-bis del già citato D.Lgs. n. 462/1997.

Il pagamento avviene dunque entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva contenente l’imposta rideterminata a seguito dell’esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente.

Il comma 159 interviene sull’art. 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 462/1997, al fine di prevedere che il pagamento delle somme da versare possa sempre essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal quantum dovuto. Viene dunque eliminata la previsione che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali, per gli importi pari o inferiori a 5.000 euro.

L’art. 3-bis prevede inoltre che la prima rata sia versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni generali previste nel caso di inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute per i controlli dell’Agenzia delle Entrate (di cui all’art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

Dilazioni ancora in corso al 1° gennaio 2023 - Il comma 155 consente di definire con modalità agevolate anche le rate, relative a comunicazioni di irregolarità, delle dilazioni ancora in corso all’entrata in vigore della norma in commento (ai sensi dell’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, come modificato dalle norme in esame), mediante il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale delle suddette somme prosegue quindi secondo le modalità e i termini già illustrati (previsti dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, come modificato).

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione (comma 156). Le somme residue sono dunque iscritte a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione per gli omessi o ritardati versamenti (come chiarisce la relazione illustrativa che accompagna la norma; la sanzione è dovuta nella misura del 30% ordinariamente prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997).

La relazione illustrativa chiarisce che per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d’imposta, è previsto che:

  • la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (come da previsione del comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;
  • le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);
  • in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, la definizione non produce effetti e si procede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l’applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Ai sensi del comma 157, le somme già versate fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi delle norme in esame, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono dunque rimborsabili al contribuente.

Il comma 158 chiarisce che, in deroga allo statuto del contribuente (art. 3 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, che all’ultimo comma vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza), i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall’art. 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno.

Si ricorda che il comma 165 chiarisce che le norme in esame si applicano dal 30 dicembre 2022, cioè il giorno stesso della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.