Il regime di non imponibilità IVA ex art. 72, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 si applica quando l’Esercito Italiano agisce per conto dell’organizzazione istituita con il Trattato (NATO), beneficiaria finale delle stesse. Diversamente, se l’EI non agisce in tale veste, cioè svolgendo la sua attività non per conto della NATO, dette operazioni sono soggette al regime ordinario IVA. Questa il chiarimento reso dalle Entrate con la Risposta n. 591/E del 16 dicembre 2022 .
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