Occorre distinguere tra le attività di intrattenimento e le attività di spettacolo: in particolare, come chiarito dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 165 del 7 settembre 2000, le “attività di intrattenimento” sono caratterizzate da un prevalente aspetto ludico e implicano la partecipazione attiva del soggetto all’evento, e le altre “attività di spettacolo” sono caratterizzate dalla partecipazione prevalentemente passiva dello spettatore all’evento rappresentato, che assume anche una connotazione culturale: lo ha precisato la Suprema Corte con l’ord. 3 novembre 2022, n. 36494.
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