La Legge di Bilancio 2023, nella bozza che è stata pubblicata a oggi, prevede la riedizione della norma contenuta nei commi da 56 a 61 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016, che aveva introdotto delle agevolazioni fiscali temporanee per:
da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci; a queste operazioni si applica:
Analoghe agevolazioni sono previste per le trasformazioni societarie in s.s.
In realtà la misura in passato era stata già prevista dall’art. 29 della Legge 23 dicembre 1997, n. 449, come successivamente integrato dall’art. 13 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28. Sulle questioni applicative era intervenuta la circolare MEF n. 112/E del 21 maggio 1999, punto di riferimento ancora oggi per il contribuente e la dottrina.
Beni agevolabili - Rientrano tra i beni agevolabili:
Non beneficiano invece delle agevolazioni le partecipazioni societarie, le quali rientravano invece nell’ambito applicativo di precedenti provvedimenti di assegnazione agevolata.
La trasformazione in società semplice è ammessa solo se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni “agevolabili”.
Dovrebbero essere validi i chiarimenti a suo tempo forniti dal MEF con la C.M. n. 112 del 21 maggio 1999. In quella sede era stato chiarito che l’assegnazione o la cessione agevolata potesse riguardare indistintamente gli immobili strumentali per natura, gli immobili “merce” piuttosto che gli immobili patrimoniali.
N.B. Sono beni immobili strumentali per natura, quelli classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E ed A/10. L’agevolazione di questi immobili compete solo se non sono utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa.
Sono oggetto di agevolazione gli immobili “merce”, ossia alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, e gli immobili “patrimoniali”, come i fabbricati locati a terzi da parte delle società immobiliari di gestione.
Con riferimento agli immobili strumentali per natura, la circolare aveva chiarito che possono essere assegnati in modo agevolato tutti quelli concessi in locazione, comodato o, comunque, non utilizzati direttamente.
Se, quindi, la società ha due immobili iscritti nella categoria D/1, dei quali uno utilizzato per la produzione e l’altro locato, o inutilizzato, questo secondo opificio può beneficiare delle agevolazioni.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DI IMMOBILI AI SOCI |
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AGEVOLATI |
ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE |
IMMOBILI STRUMENTALI PER NATURA classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E ed A/10, solo se non sono utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa |
BENI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE classificati o classificabili nei gruppi B, C, D, E ed A/10, utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa |
IMMOBILI MERCE alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa |
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IMMOBILI PATRIMONIO Es. fabbricati locati a terzi da parte delle società immobiliari di gestione |
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BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI (es. AUTO, NATANTI, AEROMOBILI) Non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa |
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Molto interesse riveste anche l’assegnazione degli immobili “merce”, anche se per questi ultimi la normativa sulle società di comodo non ha alcun effetto, essendo classificati tra le rimanenze.
In generale, le caratteristiche del bene immobile devono essere valutate al momento dell’assegnazione, e non prima: se, ad es., un opificio industriale è utilizzato dalla società nel 2022, ma non lo è più all’atto dell’assegnazione in quanto nel frattempo dismesso, esso avrebbe perso la strumentalità per destinazione, con conseguente possibilità di essere estromesso beneficiando delle agevolazioni.
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023
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