Pubblicata la Circolare 29 novembre 2022, n. 36/E , avente ad oggetto "Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater)".
Riportiamo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in sintesi:
Crediti d'imposta relativi al terzo trimestre 2022 |
Beneficiarie dei crediti d’imposta energetici sono le “imprese” che sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a:
Con riferimento alle imprese sia “energivore” sia “non energivore”, non ancora costituite alla data del 1° aprile 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto, questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
I crediti d’imposta in esame sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione. Ciò a differenza dei corrispondenti crediti d’imposta relativi al primo e al secondo trimestre del 2022, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022. Si evidenzia che i crediti d’imposta non possono essere chiesti a rimborso. |
Crediti d'imposta relativi al quarto trimestre 2022
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Con riferimento alle imprese sia “energivore” sia “non energivore”, non ancora costituite alla data del 1° luglio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del terzo trimestre 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al terzo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
I crediti d’imposta in esame sono utilizzabili entro il 30 giugno 2023, esclusivamente in compensazione. |
Calcolo semplificato relativo ai crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese “non energivore” e di quelle “non gasivore” |
La comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell’incremento di costo e dell’ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d’imposta fruibile in capo al beneficiario. La circostanza per cui l’utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all’opportunità di chiedere allo stesso il calcolo semplificato, non pregiudica la spettanza dei crediti d’imposta laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti. Come chiarito dall’ARERA con comunicato del 7 ottobre 2022 , considerato che il decreto Aiuti non ha stabilito uno specifico termine entro il quale, a pena di decadenza, l’impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore e che il termine per la comunicazione da parte del venditore deve ritenersi posto a tutela delle esigenze dell’impresa di poter disporre tempestivamente delle informazioni per utilizzare il credito d’imposta, "i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell’impresa sia avvenuta posteriormente" ai 60 giorni normativamente previsti. Si precisa che:
Resta ferma, sotto il profilo fiscale, la responsabilità esclusiva del contribuente, "fruitore" del credito d’imposta, sia in caso di accertata insussistenza dei presupposti previsti dalla norma per l’attribuzione del beneficio fiscale, sia in caso di utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente rispetto a quella spettante. |
Comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 entro il 16 marzo 2023 |
Come stabilito dall’art. 1, comma 6, del D.L. 18 novembre 2022 n. 176, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre), nonchè relativi al quarto trimestre 2022 (ottobre, novembre e dicembre), sono tenuti a comunicare, entro il 16 marzo 2023, all’Agenzia delle entrate, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, "a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito". Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. |
Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile
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Il soggetto legittimato ad usufruire dei crediti d’imposta, qualora sia concesso in locazione un immobile e le relative spese per l’utilizzo di energia elettrica o gas naturale siano sostenute dall’impresa conduttrice dell’immobile, ancorché questa non sia titolare delle utenze, intestate al locatore e riaddebitate analiticamente al conduttore, è l’impresa conduttrice (e non il locatore). I requisiti di accesso (soggettivo e oggettivo) al beneficio di cui trattasi vanno verificati, in tal caso, in capo al conduttore. Si evidenzia che, in mancanza di voltura dell’utenza da parte del conduttore del relativo immobile, l’assenza di coincidenza tra titolarità dell’utenza e spettanza del credito d’imposta non consente al beneficiario del credito di fruire della possibilità di chiedere al fornitore la comunicazione con il calcolo semplificato. |
Calcolo dell’incremento di costo della componente energetica ai fini dell’accesso al credito d’imposta energia elettrica per un’impresa non intestataria dell’utenza nel trimestre di riferimento del 2019 |
Un’impresa conduttrice di un immobile, nel quale esercita l’attività in forza di un contratto di locazione, può accedere al beneficio fiscale, anche se non sia intestataria dell’utenza nel trimestre di riferimento dell’anno 2019, a condizione che i costi medi (per kWh), calcolati sulla base del trimestre di riferimento del 2022 (al netto di imposte e sussidi), abbiano subìto un incremento maggiore del 30% sul medesimo periodo del 2019. Si precisa, ad ogni modo, che il sostenimento delle spese per l’acquisto di energia elettrica deve essere documentato dall’impresa che usufruisca del credito d’imposta, con riferimento all’anzidetto periodo del 2019. |
Disponibilità di POD di potenza uguale o superiore a quella richiesta dalla norma nei trimestri rilevanti per la verifica dell’incremento del costo medio dell’energia elettrica per le imprese “non energivore” |
Il possesso di un contatore di potenza disponibile uguale o superiore a quella indicata dalla legge (16,5 kW o 4,5 kW) in base al periodo considerato (ossia di potenza impegnata rispettivamente pari a 15 kW o 4 kW circa) non è necessario anche nei trimestri del 2019 e del 2022 di riferimento per la verifica dell’incremento del costo del 30% della componente energia. Detta condizione, infatti, è richiesta, quale requisito di accesso al beneficio fiscale in esame, esclusivamente con riferimento al trimestre di maturazione del credito d’imposta. |
Vendita di energia elettrica alle imprese “non energivore” senza ricorso alla rete pubblica |
La vendita di energia elettrica, senza passare dalla rete pubblica, da parte di un soggetto produttore di energia a favore di un’impresa “energivora” o meno non è ostativa al riconoscimento del beneficio fiscale in esame. |
Nozione di “componente energia” |
La spesa sostenuta per la CO2 riferita all’energia elettrica effettivamente consumata nel trimestre di riferimento è da considerarsi parte della componente energia, anche se è riportata in una voce separata della medesima fattura, nell’ambito di un contratto di fornitura, e non è inglobata nel prezzo specifico della stessa. In quanto tale, è da conteggiare sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito d’imposta sia nel calcolo dell’effettivo credito spettante. |
Calcolo del prezzo medio di acquisto nel caso di assenza di dati relativi al parametro del trimestre di riferimento del 2019 |
In assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
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POD da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’incremento del costo della componente energetica |
Al riguardo si precisa che, ai fini del calcolo dell’incremento di costo fra i trimestri di riferimento (2019-2022), deve tenersi conto di tutti gli acquisti di energia elettrica complessivamente effettuati in ciascuno dei periodi. L’impresa, quindi, deve considerare la fornitura di energia elettrica relativa a tutti i POD utilizzati nei trimestri di riferimento, a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano in dotazione dell’impresa in entrambi i trimestri o solo in uno di essi. |
Criterio di calcolo del credito d’imposta nel caso di fatture riportanti i consumi relativi a trimestri differenti |
Nel caso in cui la fattura di dettaglio con competenza giugno indichi unitariamente la materia (energia elettrica o gas naturale) consumata anche nel mese successivo, ad esempio, dal 1° giugno al 15 luglio 2022, il contribuente è tenuto a dividere il totale della spesa sostenuta per i giorni di riferimento (ossia, nel caso di specie, per 45) e moltiplicarlo per i giorni di giugno (ossia per 30); ciò al fine di ottenere il dettaglio della spesa sostenuta con riferimento al mese di giugno, utile per il calcolo del credito d’imposta spettante per il secondo trimestre 2022, separatamente dall’importo spettante per il trimestre successivo. |
Spettanza del credito d’imposta per le imprese che utilizzano GNL (gas naturale liquido) e GPL |
L’accesso al beneficio fiscale sia subordinato all’acquisto di "gas naturale" (senza ulteriori specifiche rispetto alla tipologia di gas). In considerazione di ciò si ritiene, pertanto, che l’impresa che acquisti GNL possa fruire, al ricorrere degli ulteriori requisiti richiesti, del credito d’imposta riconosciuto sia in favore delle imprese “gasivore”, sia in favore di quelle “non gasivore”, a nulla rilevando la forma, liquida o meno, del gas naturale acquistato. In considerazione di ciò, si ritiene che l’impresa che acquisti GPL non possa usufruire dell’agevolazione in esame, atteso che il GPL, sotto il profilo merceologico, non è qualificabile come "gas naturale" con la conseguenza che non può ritenersi soddisfatto uno dei requisiti normativamente previsti per la fruizione del credito d’imposta in oggetto. |
Spettanza del credito d’imposta alle imprese “non gasivore” per l’acquisto di gas per uso autotrasporto |
Il beneficio fiscale deve ritenersi destinato a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un “uso energetico” del gas stesso. |
Spettanza del credito d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale acquistati e utilizzati per un immobile adibito a uso foresteria |
Si ritiene che nell’ipotesi di stipula di un contratto di locazione a uso foresteria i benefici in esame possano essere usufruiti dall’impresa conduttrice, ancorché l’immobile sia a destinazione abitativa, nel caso in cui i relativi costi per l’acquisto della componente energetica e gas ineriscano all’attività di impresa e siano rimasti definitivamente in carico alla stessa, senza che quest’ultima abbia addebitato la spesa sostenuta nei confronti del dipendente/utilizzatore dell’immobile. |
Spese per l’acquisto di gas naturale per l’alimentazione di una centrale termica di teleriscaldamento |
La disciplina in argomento prevede che l’acquisto di gas naturale agevolabile si riferisca al gas consumato "per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici". È quindi necessario, per quanto attiene al gas naturale per l’alimentazione della centrale termica di teleriscaldamento, individuare la quota parte dello stesso utilizzata "per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici". In caso di cogenerazione, per distinguere, ai nostri fini, i quantitativi di gas naturale utilizzati per produrre energia elettrica (riconducibile all’uso termoelettrico) da quelli utilizzati per produrre energia di diverso tipo (riconducibile agli usi energetici diversi da quelli termoelettrici), si ritiene che possa trovare applicazione, in via generale, il criterio stabilito dall’art. 21, comma 9-ter, lettera b), del c.d. Testo unico delle accise - TUA, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, il quale stabilisce che, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibile gas naturale impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando il consumo specifico convenzionale stabilito nella misura pari a 0,220 mc per kWh. Sarà, conseguentemente, possibile determinare per differenza il quantitativo di gas naturale utilizzato "per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici", oggetto di agevolazione, al ricorrere degli altri requisiti. |
Applicazione dell’agevolazione alle spese sostenute dalle SSD |
Una società sportiva dilettantistica (di seguito, SSD) costituita sotto forma di società a responsabilità limitata senza fine di lucro – che non rientra tra le imprese “energivore” né fra quelle “gasivore” – è ammessa all’agevolazione, stante la forma giuridica societaria con cui è costituita e la natura commerciale della stessa – che induce a qualificarla come impresa commerciale. |
Questo documento fa parte del FocusAiuti-ter e quater
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