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Manovra 2023

Riparte la trasformazione agevolata da società commerciale in società semplice

28 Novembre 2022
Riparte la trasformazione agevolata da società commerciale in società semplice

Nella bozza della Legge di bilancio 2023 trova spazio anche la trasformazione agevolata in società semplice.

Qualora una società commerciale intenda trasformarsi in una società semplice (attui la cd. “de-commercializzazione” di un ente societario), fiscalmente, mette in atto un’operazione plusvalente; essa, infatti, sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva, è equiparabile ad un trasferimento a titolo oneroso. Ciò in quanto l’operazione comporta un passaggio a una forma giuridica non compatibile con l’esercizio di un’impresa commerciale. Il patrimonio sociale viene trasferito da un soggetto che può conseguire esclusivamente reddito d’impresa ad un soggetto che, invece, non può essere titolare di tale tipologia di reddito (si attua una destinazione dei beni stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa).

La trasformazione consente di ottenere come risultato finale la costituzione di un soggetto (società semplice) che determina il reddito per categorie e, dunque, naturalmente assoggettabile a tassazione catastale. Si ottiene uno strumento societario snello e di facile gestione, oltre alle tante possibilità che la normativa civilistica mette a disposizione per regolare i rapporti tra soci e modulare diversi regimi di responsabilità.

Non solo, ma un’operazione di questo tipo consente di mitigare gli effetti distorsivi della normativa delle società di comodo. Difatti, la norma, escludendo dal suo raggio d’azione gli immobili c.d. strumentali “per destinazione” vuole concedere la sua ancora di salvataggio a quelle società che si limitano al possesso del bene, o al massimo al godimento dei suoi frutti, senza il coordinamento e l’organizzazione di una struttura imprenditoriale.

L’operazione genera una plusvalenza imponibile quando:

  • il valore normale dei beni o dell’azienda nel suo complesso,
  • al momento della trasformazione, è superiore al costo fiscale.

Se si vuole usufruire dell’agevolazione concessa dalla legge di Bilancio 2023, in luogo di tassare la plusvalenza, entro il 30 settembre 2023 va messa in campo la trasformazione in società semplice delle società.

Va comunque tenuto presente che la data di effetto della trasformazione è la data d’iscrizione della stessa al Registro delle Imprese (art. 2500 c.c.), che dovrà intervenire entro il 30 settembre 2023.

Le plusvalenze relative agli immobili della società trasformata sono tassate con aliquota agevolata all’8% (incrementata al 10,5% per le società non operative in almeno due anni su tre), mentre le riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito della trasformazione sono tassate al 13%.

Le società che si avvalgono della trasformazione in società semplice sono tenute a versare:

  • il 60% dell’imposta sostitutiva entro il 31 luglio 2023 (quindi, potenzialmente anche prima dell’atto di assegnazione o di trasformazione, i quali possono essere effettuati entro il 30 settembre 2023),
  • e il restante 40% entro il 30 novembre 2023.

La scadenza di versamento antecedente alla chiusura dell’intervallo temporale entro il quale è possibile mettere in atto l’operazione potrebbe creare alcuni problemi nella corretta quantificazione dell’imposta.

IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF/IRES E IRAP

ALIQUOTA

PER CHI?

8%

Per tutte le società

10,5

Se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della trasformazione(la verifica va fatta nel triennio 2020-2021-2022, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

13%

Sulle riserve in sospensione d’imposta annullate

VERSAMENTO

60%

Entro il 31 luglio 2023

40%

Entro il 30 novembre 2023

Il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% da parte della società, “libera” le riserve utilizzate ed è definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatari di qualsiasi ulteriore tassazione. In particolare, per i soci delle società di capitali, il pagamento dell'imposta sostitutiva, operato dalla società per poter utilizzare le riserve in sospensione d’imposta, determina l’irrilevanza in capo agli stessi dell'importo assoggettato a tassazione dalla società (Circolare 16 settembre 2016, n. 37/E).

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2023