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Non fungible token

NFT: aspetti fiscali e contabili

15 Novembre 2022
NFT: aspetti fiscali e contabili

Prepariamoci a un mondo nuovo, a un universo fiscale completamente mutato e in evoluzione, a un metaverso. Se per Natale vi regalassero un NFT anziché un gioiello fisico? Sareste preparati?

L’acronimo NFT sta per “non fungible token”, cioè quei token che sono rappresentativi di un bene unico e rilevante nella sua individualità. Come i token fungibili, gli NFT sono documenti che incorporano diritti, ma a differenza di quelli fungibili, rappresentano un bene unico, che non può essere sostituito con un altro equivalente.  Il loro utilizzo è ormai sempre più diffuso in ambiti diversi, come nel mercato dell’arte, dei contenuti sportivi, degli immobili virtuali nel metaverso.

La loro creazione (c.d. “minting”) e il loro scambio avviene su una blockchain.

Natura giuridica degli NFT - Non è chiaro quale natura attribuire agli NFT. Sono contrastanti le teorie:

  • secondo parte della dottrina, andrebbero incardinati nella nozione civilistica di bene ex art. 810 c.c., qualora consentano l’individuazione del proprietario del bene nel possessore della chiave privata;
  • per altra parte, costituirebbero dei titoli rappresentativi di merci ex art. 1996 c.c. dato che attribuiscono al possessore del token il diritto alla consegna delle merci e gli consentono di disporne anche solo trasferendo il titolo.

La loro natura giuridica dipende dal contenuto e dalla struttura del token. Gli NFT sono spesso associati alle opere d’arte. Nella blockchain è possibile trasferire rappresentazioni digitali di un’opera d’arte o di opere d’arte nate digitali, che non esistono nel mondo reale. Il diritto sull’opera incorporato dall’ NFT può considerarsi un diritto di proprietà sull’opera o un diritto diverso  (diritto all’immagine, alla riproduzione  ecc.).

Aspetti contabili - Dato che ancora non sono rinvenibili indicazioni né nell’ambito degli IAS/IFRS, né nell’ambito degli OIC, il trattamento contabile dei NFT deve essere ricostruito in via interpretativa. Di fatto, però, la circolazione nel metaverso di NFT (capi di abbigliamento, gioielli, macchine di lusso) va necessariamente rilevata contabilmente. L’acquisto e la vendita di terreni (land), su cui può essere edificato un ambiente virtuale ha una propria classificazione contabile (come rimanenze o attività immateriali) ed è rappresentativa della finalità sottostanti (compravendita o investimento).

Mutuando quanto chiarito per le criptovalute, gli NFT andrebbero :

  • tra le rimanenze di magazzino, da valutare, a seconda dei casi, in base allo IAS 2 o all’OIC 13, se detenuti da soggetti che creano NFT o che effettuano attività di compravendita di NFT;
  • tra le attività immateriali, da valutare, a seconda dei casi, in base allo IAS 38 o all’OIC 24, se detenuti con finalità di investimento.

Gli NFT, in sostanza,  potrebbero essere beni merce o attività immateriali.

Nel momento in cui si acquista un NFT:

  • nella blockchain viene registrata una prova immutabile che rappresenta la transazione
  • legando in modo indissolubile quel particolare token al suo nuovo proprietario,

e, quindi, il momento di rilevazione contabile dovrebbe coincidere con la data di stipula dello smart contract.

Per la locazione, invece, gli estremi di registrazione dei contratti di locazione potrebbero essere gli hash degli smart contracts, che sono unici, registrati nella blockchain pubblica.

La valorizzazione dei NFT posseduti nel metaverso potrebbero essere valorizzati secondo il corrispettivo pattuito dalle controparti negli smart contracts, rinvenibili nella blockchain pubblica, aperta e permissionless.

Aspetti fiscali - Dal punto di vista fiscale, i momenti rilevanti ai fini della tassazione sono:

  • il minting, ossia la creazione dell’NFT, attraverso la registrazione di una serie di informazioni su una blockchain
  • e la loro circolazione giuridica, grazie alla stipula di smart contracts.

Nel minting, l’autore versa un corrispettivo in criptovalute alla piattaforma utilizzata per la creazione.

Circa la circolazione, invece, si distinguono i casi in cui:

  • l’NFT viene trasferito congiuntamente
  • o disgiuntamente al bene o all’opera.

L’autore, data la tracciabilità dei trasferimenti che avvengono sulla blockchain, potrebbe ritrarre delle royalties per ciascuna cessione futura (trattasi del c.d. “diritto di seguito”).

In merito alla circolazione dell’NFT, a seguito della prima cessione da parte del creatore del NFT, il ricavo percepito dal cedente ha una natura differente in base alla tipologia di attività svolta:

  • se l’attività è quella del mercante d’arte (soggetto che svolge in modo professionale ed abituale l’attività di intermediazione nella circolazione delle opere) dovrà dichiarare un reddito da lavoro autonomo o di impresa;
  • se l’attività è quella di un venditore occasionale, dovrà dichiarare un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR (tassazione con aliquote marginali);
  • se l’attività è quella di un hobbista privato (acquisto di opere d’arte per la propria collezione personale con cessioni occasionali delle stesse) non sarà assoggettabile ad IRPEF.