L’obbligo di integrare il contraddittorio nella fase dell’impugnazione è finalizzato ad evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio.
Tale obbligo, pertanto, sorge non solo nel caso di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado.
Di conseguenza, anche in tale ultima ipotesi, alla mancata integrazione del contraddittorio in appello deve conseguire la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, se le cause siano inscindibili o fra loro dipendenti ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura civile (in tal senso si citano, tra le numerose pronunce, Cass. nn. 8790/2019, 26433/2017 e 9046/2010).
I medesimi principi sono stati da ultimo ribaditi dalla sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 22 settembre 2022, n. 29161 , depositata lo scorso 6 ottobre.
Si ricorda che, secondo un consolidato orientamento maturato presso la giurisprudenza di legittimità, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma dev’essere disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:
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