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PROCESSO TRIBUTARIO

Dalla Cassazione ulteriori chiarimenti sui presupposti dell’obbligo di integrazione del contraddittorio

10 Ottobre 2022
Dalla Cassazione ulteriori chiarimenti sui presupposti dell’obbligo di integrazione del contraddittorio

L’obbligo di integrare il contraddittorio nella fase dell’impugnazione è finalizzato ad evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio.

Tale obbligo, pertanto, sorge non solo nel caso di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado.

Di conseguenza, anche in tale ultima ipotesi, alla mancata integrazione del contraddittorio in appello deve conseguire la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, se le cause siano inscindibili o fra loro dipendenti ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura civile (in tal senso si citano, tra le numerose pronunce, Cass. nn. 8790/2019, 26433/2017 e 9046/2010).

I medesimi principi sono stati da ultimo ribaditi dalla sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 22 settembre 2022, n. 29161 , depositata lo scorso 6 ottobre.

Si ricorda che, secondo un consolidato orientamento maturato presso la giurisprudenza di legittimità, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma dev’essere disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da:

  1. identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi;
  2. simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese;
  3. simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito;
  4. identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici.