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Impianti eolici, ai fini della rendita catastale rileva il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo

4 Ottobre 2022
Impianti eolici, ai fini della rendita catastale rileva il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva - oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico - anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 6 luglio 2022, n. 28556 , depositata lo scorso 30 settembre (in tal senso anche Cass. nn. 510/2022, 402/2022, 1010/2021, 20726/2020, 21287/2020 e 21460/2020).

Per i giudici di legittimità, inoltre, è irrilevante la consistenza fisica della costruzione; ciò che interessa è infatti il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, della richiamata Legge n. 208/2015, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale (Cass. nn. 5460/2021 e 5459/2021).