
Ai fini del calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva - oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico - anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia: lo ha precisato la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza 6 luglio 2022, n. 28556 , depositata lo scorso 30 settembre (in tal senso anche Cass. nn. 510/2022, 402/2022, 1010/2021, 20726/2020, 21287/2020 e 21460/2020).
Per i giudici di legittimità, inoltre, è irrilevante la consistenza fisica della costruzione; ciò che interessa è infatti il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.
Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, della richiamata Legge n. 208/2015, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale (Cass. nn. 5460/2021 e 5459/2021).
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