La riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, si applica al personale militare e delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2022, che nel 2021 ha percepito un reddito da lavoro dipendente, ai fini Irpef, complessivamente non superiore a 28.974 euro.
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