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PROCESSO TRIBUTARIO

Dalla Cassazione precisazioni sul concetto di “errore materiale”

7 Settembre 2022
Dalla Cassazione precisazioni sul concetto di “errore materiale”

Costituisce errore materiale suscettibile di correzione la pronuncia che, in motivazione, dà espressamente conto della circostanza che vi era stata una pronuncia di parziale accoglimento del ricorso originario e che, nel dispositivo, decidendo nel merito la controversia e rigettando il ricorso originario, non precisa, in via conseguenziale, che il rigetto del ricorso originario non ha riguardo alla parte della pretesa dell’amministrazione finanziaria sulla quale si è formato il giudicato interno favorevole al contribuente: è il principio di diritto affermato dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 13 luglio 2022, n. 26032, depositata lo scorso 5 settembre.

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