Costituisce errore materiale suscettibile di correzione la pronuncia che, in motivazione, dà espressamente conto della circostanza che vi era stata una pronuncia di parziale accoglimento del ricorso originario e che, nel dispositivo, decidendo nel merito la controversia e rigettando il ricorso originario, non precisa, in via conseguenziale, che il rigetto del ricorso originario non ha riguardo alla parte della pretesa dell’amministrazione finanziaria sulla quale si è formato il giudicato interno favorevole al contribuente: è il principio di diritto affermato dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza 13 luglio 2022, n. 26032, depositata lo scorso 5 settembre.
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