La Corte di Cassazione, con la sentenza 7 luglio 2022, n. 24001 , depositata lo scorso 2 agosto, ha ribadito che in materia di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell’atto impositivo.
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