Nell'ambito di un procedimento per la revisione dell’assegno divorzile, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge 898/1970, il venir meno del coniuge ricorrente nel corso del medesimo non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso: gli eredi subentrano infatti nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell’accertamento della non debenza dell’assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell’azione di ripetizione dell’indebito, ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute.
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