
Per effetto dell'entrata in vigore del decreto “Sostegni-ter” (D.L. 4/2022) – che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 121 del decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020) - i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.
Al riguardo, attraverso una FAQ pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
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