Con la Circolare 29 dicembre 2021, n. 14851, il Ministero della Giustizia aveva diramato agli Ordini professionali le linee di indirizzo per la selezione delle domande di inserimento negli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata delle crisi d’impresa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modifiche dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147.
Successivamente, l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e l’Associazione ADR e Crisi inviarono una lettera al Ministro della Giustizia al fine di “evidenziare le numerose criticità contenute nella nota emanata dal Ministero, che non è riuscita a fare chiarezza rispetto ai requisiti professionali per l’ammissione nell’elenco”. Le due associazioni lamentavano in particolare che “la professionalità dei commercialisti non è considerata e oggi gli stessi, al pari degli altri soggetti professionali, sono tenuti a dimostrare esperienze nel settore della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, quando invece, in precedenza, data la natura stessa della loro professione, erano esonerati dal farlo”.
In risposta alle osservazioni formulate dall’Associazione Nazionale Commercialisti, il Ministero della Giustizia ha precisato, con nota del 23 febbraio 2022 diramata dal CNDCEC con l'Informativa n. 28/2022, quanto segue:
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