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Esperti indipendenti nella composizione negoziata delle crisi d'impresa, esclusi i curatori fallimentari

8 Marzo 2022
Esperti indipendenti nella composizione negoziata delle crisi d'impresa, esclusi i curatori fallimentari

Con la Circolare 29 dicembre 2021, n. 14851, il Ministero della Giustizia aveva diramato agli Ordini professionali le linee di indirizzo per la selezione delle domande di inserimento negli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata delle crisi d’impresa, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modifiche dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Successivamente, l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) e l’Associazione ADR e Crisi inviarono una lettera al Ministro della Giustizia al fine di “evidenziare le numerose criticità contenute nella nota emanata dal Ministero, che non è riuscita a fare chiarezza rispetto ai requisiti professionali per l’ammissione nell’elenco”. Le due associazioni lamentavano in particolare che “la professionalità dei commercialisti non è considerata e oggi gli stessi, al pari degli altri soggetti professionali, sono tenuti a dimostrare esperienze nel settore della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, quando invece, in precedenza, data la natura stessa della loro professione, erano esonerati dal farlo”.

In risposta alle osservazioni formulate dall’Associazione Nazionale Commercialisti, il Ministero della Giustizia ha precisato, con nota del 23 febbraio 2022 diramata dal CNDCEC con l'Informativa n. 28/2022, quanto segue:

  1. in merito all’esclusione del curatore fallimentare dal novero degli incarichi utili a dimostrare l’idoneità all’incarico di esperto, la richiamata Circolare “è chiara nell’esplicitare la ratio della scelta operata, avendo optato per circoscrivere il ‘rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale’, laddove invece notoriamente il curatore fallimentare interviene nel momento in cui la crisi e l’insolvenza dell’impresa sono oramai conclamate, occupandosi della sua liquidazione, e viene solo occasionalmente incaricato della gestione provvisoria dell’impresa, gestione in cui esito è di difficile valutazione”;
  2. non è inoltre possibile includere tra gli incarichi utili a dimostrare una idonea pregressa esperienza quelli di “advisor con incarichi di assistenza o di consulenza contabile/fiscale/societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero di incarichi di assistenza contabile/fiscale/societaria per la scelta e/o l’attuazione di operazioni straordinarie (...)”, né di “advisor con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario di imprese in difficoltà/crisi proprie assistite”. Tali incarichi, infatti, appaiono troppo generici rispetto alle competenze specifiche richieste ai fini della composizione negoziale della crisi d’impresa.

Questo documento fa parte del FocusCRISI D'IMPRESA