Con la Risoluzione 16 dicembre 2021, n. 72/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità ed avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS.
IPOTESI |
DISCIPLINA |
||||||
PAGAMENTO |
In caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, spetta la riduzione delle sanzioni amministrative a 1/3 e degli interessi, che sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Tali benefici si applicano anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni (quindi entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione), per effetto dell’art. 15-ter, commi 3 e 4, del D.P.R. 602/1973. |
||||||
PRESENTAZIONE di ISTANZA di AUTOTUTELA ENTRO 30 GIORNI |
Se il contribuente fornisce i chiarimenti necessari per rideterminare correttamente gli esiti della liquidazione e l’istanza di riesame in autotutela viene trasmessa tramite CIVIS all’Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le ipotesi prospettabili sono le seguenti:
|
||||||
PRESENTAZIONE di ISTANZA di AUTOTUTELA OLTRE i 30 GIORNI |
Occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:
|
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati