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RISCOSSIONE

Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro, esclusa l’Iva riscossa all'importazione: pubblicate le istruzioni delle Entrate

24 Settembre 2021
Stralcio delle cartelle fino a 5mila euro, esclusa l’Iva riscossa all'importazione: pubblicate le istruzioni delle Entrate

L'art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (con esclusione degli aggi, interessi di mora ed eventuali spese di procedura), risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Vi rientrano quindi i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi.

Sotto questo profilo, la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate - con cui vengono forniti chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche - ha precisato che sono esclusi dallo stralcio i seguenti debiti:

  1. somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) 13 luglio 2015, n. 2015/1589;
  2. crediti derivanti da provvedimenti e pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di pronunce penali di condanna;
  4. risorse proprie tradizionali ai sensi dell'art. 2, par. 1, lettera a), delle Decisioni comunitarie 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE, e 26 maggio 2014, n. 2014/335/UE;
  5. Iva riscossa all’importazione.

Con il medesimo documento di prassi è stato inoltre precisato quanto segue:

  • per i debiti in relazione ai quali opera lo stralcio, fino al 31 ottobre 2021 sono sospesi:
    - le attività di riscossione;
    - i relativi termini di prescrizione;
  • il limite di 5.000 euro dev'essere determinato con riferimento non all’importo complessivo della cartella, ma agli importi dei “singoli carichi” contenuti nella stessa. Pertanto è possibile che all’interno della stessa cartella di pagamento vi siano carichi rientranti nello stralcio, in quanto di importo residuo inferiore alla citata soglia di 5.000 euro, e carichi esclusi perché di importo residuo superiore a detto limite.

Beneficiari dello stralcio sono:

  1. le persone fisiche che hanno percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30 mila euro (considerando Certificazioni Uniche 2020, dichiarazioni 730 e Redditi PF 2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14 luglio 2021);
  2. gli enti, Società di capitali, Società di persone ed Enti non commerciali che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro (considerando le dichiarazioni Redditi SC, SP, ENC, nel cui frontespizio è indicato un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019).

Entro il 30 settembre l’Agenzia delle Entrate, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, autorizzerà all’annullamento e, a seguire, l’agente della riscossione provvederà in automatico allo stralcio. Al riguardo l’Agenzia ha precisato che i debiti oggetto di stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.