L'art. 4 del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69) ha previsto l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni (con esclusione degli aggi, interessi di mora ed eventuali spese di procedura), risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Vi rientrano quindi i carichi affidati all’agente della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi.
Sotto questo profilo, la Circolare 22 settembre 2021, n. 11/E, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate - con cui vengono forniti chiarimenti sui debiti che possono essere annullati, sui contribuenti che possono beneficiare della misura e sulle tempistiche - ha precisato che sono esclusi dallo stralcio i seguenti debiti:
Con il medesimo documento di prassi è stato inoltre precisato quanto segue:
Beneficiari dello stralcio sono:
Entro il 30 settembre l’Agenzia delle Entrate, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte dei contribuenti interessati, autorizzerà all’annullamento e, a seguire, l’agente della riscossione provvederà in automatico allo stralcio. Al riguardo l’Agenzia ha precisato che i debiti oggetto di stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.
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