Ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, del decreto “Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifiche dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176), non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il secondo comma del medesimo articolo subordina l’operatività di tale regola al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.
Successivamente, l’art. 1-bis del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), ha abrogato il richiamato comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137/2020.
Di conseguenza - ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un'avvertenza pubblicata ieri sul proprio sito - i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto tali contributi e indennità non devono:
I contribuenti che hanno già inviato i modelli REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto di tale avvertenza.
Questo documento fa parte del FocusCoronavirusDICHIARAZIONI 2021
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