Ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 6) del D.P.R. 633/72, sono non imponibili Iva “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”. Ai fini della non imponibilità è richiesto, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto, ecc.) e, dall’altro, che le stesse siano...
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