Per effetto della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 129/2021, è entrato in vigore il 1° giugno il decreto "Semplificazioni" (D.L. 31 maggio 2021, n. 77), approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri.
Il decreto detta, nella sua prima parte, disposizioni in materia di governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i diversi ruoli strategici ricoperti dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le modalità di dialogo con le autorità europee. Nella seconda parte del provvedimento vengono previste una serie di misure di semplificazione che incidono sui settori più sensibili interessati dal PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione.
Tra le novità più interessanti del decreto si segnalano le misure finalizzate a favorire l’efficientamento energetico degli edifici che modificano le procedure per l’accesso al Superbonus, di cui all’art. 119 , del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Si evidenziano alcune delle principali novità in materia di fisco, impresa e lavoro.
DECRETO “SEMPLIFICAZIONI”: NUOVE NORME sul SUPERBONUS 110% |
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VIA (VALUTAZIONE di IMPATTO AMBIENTALE) |
Il decreto-legge prevede la riduzione dei tempi richiesti per la valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC). La durata massima della procedura sarà di 130 giorni. |
SUPERBONUS 110% |
Barriere architettoniche Viene stabilito che la detrazione al 110% si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo, così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico. Immobili Onlus, OdV e Aps Introdotta una norma secondo cui il limite di spesa ammesso al Superbonus, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico (previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo), e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’OMI (Osservatorio del mercato immobiliare), per le Onlus, OdV e Aps in possesso dei seguenti requisiti:
Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA) Si prevede che gli interventi per l’efficientamento energetico e antisismico, con esclusione di quelli che comportano demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione d’inizio lavori asseverata, di cui all’art. 6-bis del D.P.R. n. 380/2001. Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo in conformità alla modulistica unica standardizzata adottata ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126. Per gli interventi previsti dalla disciplina in commento, la decadenza dal beneficio fiscale previsto all’art. 49 del D.P.R. n. 380/2001 opera nei seguenti casi:
È fatta salva ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento. |
FONTI RINNOVABILI |
Prevista una semplificazione delle procedure autorizzative in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica e bonifica dei siti contaminati. |
SUBAPPALTO |
Fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30%, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Inoltre, dal 1° novembre 2021 sarà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. |
TERZO SETTORE - PROROGA ADEGUAMENTI STATUTARI con MODALITÀ SEMPLIFICATA |
Prorogato di un anno, al 31 maggio 2022, il termine per l'adeguamento degli statuti di Onlus, Odv e Aps alla riforma del Terzo settore con modalità semplificata, di cui all'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Gli enti potranno avvalersi delle maggioranze semplificate dell’assemblea per approvare le modifiche statutarie obbligatorie "di mero adeguamento" alle disposizioni del Codice del terzo settore. |
DONNE e GIOVANI - INSERIMENTO AL LAVORO |
Le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondi complementari e che risultino affidatarie dei contratti hanno l’obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. In caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Inoltre, nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali. Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. |
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