Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Tuir, le eccedenze d’imposta pregresse, cioè quelle risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti che hanno optato per il consolidato con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello da cui ha effetto la tassazione di gruppo e riportate a nuovo, “possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono”. In altre parole: ciascuna delle società che hanno esercitato l’opzione per...
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