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PROFESSIONISTI, FORMAZIONE

Commercialisti, per il 2020 non c’è l’obbligo dei 20 crediti formativi

30 Settembre 2020
Commercialisti, per il 2020 non c’è l’obbligo dei 20 crediti formativi

Per il 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022.

Inoltre, sempre per il 2020 viene meno l’obbligo, per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno potrà essere recuperato negli anni 2021 e 2022: è quanto prevede l'Informativa Cndcec 28 settembre 2020, n. 110/2020 pubblicata ieri sul sito istituzionale.

La decisione fa seguito alla disposizione dello stesso Consiglio nazionale, comunicata con l'Informativa n. 26 del 25 marzo 2020, che ha previsto la proroga al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali relativo al triennio 2017-2019.

Al momento tale esonero riguarda solo il conseguimento dei crediti previsti per la regolare iscrizione all’Albo dei commercialisti, mentre nulla è disposto in merito agli obblighi formativi relativi all’iscrizione nel Registro dei revisori legali (conseguimento nel corso dell’anno di 20 crediti formativi, di cui almeno 10 nelle materie “caratterizzanti”). Tuttavia, “In merito all’obbligo formativo annuale per l’anno 2020 – si legge sul portale della Revisione legale del Ministero dell’Economia - si ritiene opportuno provvedere a una riduzione dello stesso in proporzione al prolungarsi dell’emergenza e in misura che sarà comunicata successivamente”.

Si ricorda inoltre che nei giorni scorsi il Consiglio nazionale aveva invitato gli Ordini territoriali a continuare a privilegiare la formazione a distanza almeno fino al 31 dicembre 2020, anche qualora lo stato di emergenza da Covid-19 dovesse cessare il prossimo 15 ottobre (Informativa 22 settembre 2020, n. 107/2020).

Qualora siano organizzate attività formative in aula – aveva sottolinea il Cndcec - queste dovranno svolgersi nel rispetto della normativa Covid-19 dettata a livello nazionale (contenuta, da ultimo, nel D.P.C.M. 7 agosto 2020, come modificato dal D.P.C.M. 7 settembre 2020), regionale e locale, con cui sono state introdotte specifiche misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia sul territorio nazionale.

L’orientamento prudenziale del Consiglio nazionale di categoria sembra trovare fondamento nelle ultime indiscrezioni secondo cui il Governo starebbe valutando un’ulteriore proroga dello stato di emergenza, in scadenza il prossimo 15 ottobre.