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Indennità aggiuntiva per autonomi e collaboratori della “zona rossa”: le istruzioni per la domanda

21 Settembre 2020
Indennità aggiuntiva per autonomi e collaboratori della “zona rossa”: le istruzioni per la domanda

Con la Circolare n. 104 del 18 settembre 2020 , l’Inps ha fornito le istruzioni per la presentazione della domanda di indennità aggiuntiva Covid-19, prevista dall’art. 44-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi che, alla data del 23 febbraio 2020, svolgevano la propria attività lavorativa nei Comuni di Lombardia e Veneto (indicata come “zona rossa”) individuati dall’allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 o ivi residenti o domiciliati.

Si ricorda che tale indennità, aggiuntiva rispetto a quelle disposte con gli artt. 2728 del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 , e con l’art. 84 del D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 , è pari a 500 euro per un massimo di 3 mesi ed è parametrata in base all’effettivo periodo di sospensione dell’attività.

In particolare, l’indennità aggiuntiva spetta:

  • ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del Tuir, iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • ai liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali.
  • ai lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

I comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati, di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020 sono i seguenti:

Regione Lombardia:

  1. Bertonico;
  2. Casalpusterlengo;
  3. Castelgerundo;
  4. Castiglione D'Adda;
  5. Codogno;
  6. Fombio;
  7. Maleo;
  8. San Fiorano;
  9. Somaglia;
  10. Terranova dei Passerini.

Regione Veneto:

  1. Vo'.

I lavoratori interessati dovranno presentare domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, tramite i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’Inps. Le credenziali di accesso al servizio per la nuova prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascerà più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità aggiuntiva in commento potrà essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per richiedere la prestazione occorrerà tuttavia attendere il rilascio del nuovo servizio, di cui verrà data apposita comunicazione sul sito dell’Inps.

Nella circolare vengono inoltre definiti i profili di compatibilità/incompatibilità/incumulabilità dell’indennità con le altre prestazioni previdenziali.

 

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus